Camera d’aria divenuta locale accessibile: totale difformità e sanatoria (TAR Campania n. 1119 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra intervento in totale difformità dal titolo edilizio la realizzazione, in luogo della camera d’aria non utilizzabile assentita con SCIA alternativa al permesso di costruire, di un vano ampio, accessibile mediante rampa di scale, con altezza interna e volumetria maggiori e idoneo a usi diversi da quelli dichiarati. La valutazione dell’abuso non può essere atomistica: i singoli scostamenti non assumono rilievo isolatamente quando l’opera, nel suo complesso, si discosta dal progetto. La SCIA, quale titolo di autolegittimazione, non è idonea a dimostrare la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001. Il ricorso avverso il silenzio-diniego sulla sanatoria è inammissibile se riproduce le censure già proposte contro l’ordinanza di demolizione senza dedurre elementi sulla doppia conformità.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un piazzale posto sotto il livello stradale. Per elevarlo e destinarlo a parcheggio, presenta nel 2022 una SCIA alternativa al permesso di costruire, prevedendo una camera d’aria alta 1,70 m a sostegno del piazzale.

A seguito di una segnalazione relativa a un elettrodotto interferente, i tecnici comunali rilevano difformità: altezza interna maggiore, estradosso del solaio superiore alla quota dichiarata con nuovo volume fuori terra, sagoma diversa. Il Comune adotta l’ordinanza di demolizione n. 1 del 28.03.2023. Il ricorrente impugna e propone istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001; formatosi il silenzio-diniego, lo impugna con motivi aggiunti. La domanda cautelare è respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo per casi eccezionali, che nel caso non ricorrono: l’istanza di conformità era ancora in istruttoria e la sua presentazione priva comunque di efficacia l’ordinanza di demolizione fino alla definizione del procedimento.

Nel merito, il ricorso introduttivo è infondato. Il ricorrente, invece della camera d’aria, ha realizzato un vano di notevole estensione, alto 2,97 m, munito di accesso proprio e di rampa di scale non previsti. Il manufatto non è più un volume interrato di mero sostegno, ma un locale accessibile e utilizzabile, generante nuovo volume.

Le censure sono sguarnite di prova o riguardano singoli elementi architettonici, senza considerare l’abuso nel complesso né la diversa destinazione d’uso imprimibile. Il Collegio ribadisce il divieto di valutazione atomistica degli interventi edilizi che formino un disegno unitario privo di titolo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1017 del 05.03.2020). La qualificazione comunale di opera totalmente difforme è corretta.

Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente riproduce le censure avverso l’ordinanza e non offre elementi sulla doppia conformità. Il nuovo volume ricade in zona agricola, disciplinata dall’art. 49 delle N.T.A., e non è dimostrata la compatibilità con gli indici ammessi. La SCIA è inidonea a provare la conformità, essendo solo il privato ad attestarla. Non è neppure provata la compatibilità con l’art. 4, comma 1, lett. h), legge n. 36/2001 sulle fasce di rispetto.

Il ricorso è quindi respinto e i motivi aggiunti dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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