Permesso convenzionato vincolato, omesso preavviso di rigetto senza annullamento (TAR Lazio n. 8900 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità di un’istanza di permesso di costruire convenzionato, disposta per la carenza dei presupposti di cui all’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 e della documentazione tecnica necessaria, costituisce provvedimento vincolato. Ne consegue che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta l’annullamento dell’atto, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo alinea, della legge n. 241/1990, atteso che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il principio della dequotazione dei vizi formali, anche dopo la novella di cui all’art. 12, comma 1, lett. i), del d.l. n. 76/2020, continua ad operare in presenza di atti vincolati.
Il Fatto
Un proprietario di un lotto sito in zona residenziale di espansione “C4”, ricadente nel perimetro di un piano di lottizzazione la cui convenzione attuativa non era mai stata trascritta e risultava inefficace, presentava al Comune una richiesta di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di un villino unifamiliare. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, il privato proponeva ricorso avverso il silenzio. Nelle more del giudizio, il Comune dichiarava improcedibile l’istanza per carenza della documentazione necessaria, in particolare per l’assenza di un progetto delle opere di urbanizzazione da realizzare. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto e l’illegittimità della richiesta di un progetto esecutivo in sede di presentazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara anzitutto improcedibile il ricorso avverso il silenzio, essendo stato adottato il provvedimento definitivo. Nel merito dei motivi aggiunti, la sentenza esclude l’irricevibilità dell’impugnativa, tempestivamente proposta entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che il provvedimento di improcedibilità non è frutto di valutazioni discrezionali, ma costituisce atto vincolato, adottato per la radicale carenza dei presupposti dell’istituto. L’istanza, infatti, non conteneva un puntuale e dettagliato riferimento alle opere di urbanizzazione da realizzare, elemento qualificante del permesso di costruire convenzionato. Alla luce del carattere vincolato del provvedimento, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non ne determina l’annullamento, operando la regola di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il TAR precisa che l’ultimo alinea della medesima disposizione, introdotto dal d.l. n. 76/2020, si applica ai soli provvedimenti discrezionali, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Con riferimento al secondo motivo, la sentenza ricostruisce la ratio dell’istituto del permesso di costruire convenzionato, volto a consentire l’edificazione laddove le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con modalità semplificate. L’individuazione delle opere di urbanizzazione costituisce elemento centrale e imprescindibile dell’istanza, alla quale deve essere allegata la relativa documentazione. Nel caso di specie, la relazione tecnica allegata recava una menzione superficiale e erronea delle opere da realizzare. Il Comune ha pertanto legittimamente riqualificato l’istanza come richiesta di permesso di costruire diretto, non praticabile in un’area il cui piano di lottizzazione era divenuto inoperante per l’inefficacia della convenzione.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato faceva espresso riferimento alla possibilità di presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero direttamente il progetto esecutivo. Tale richiesta risultava coerente con l’iter procedimentale già avviato nel 2019 e autorizzato dalla Giunta comunale, di cui l’istanza del ricorrente costituiva naturale prosecuzione. La censura è infondata anche perché l’amministrazione non ha espresso una chiusura definitiva, ma ha manifestato disponibilità a un tavolo di concertazione con il privato.
Nota della Redazione
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