Revoca bonifico truffaldino: nessuna responsabilità della banca se il recall è tempestivo (ABF Collegio di Milano n. 4162 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di bonifico disposte dal cliente a seguito di truffa informatica, l’intermediario non risponde del mancato annullamento dell’ordine quando risulti provato che lo stesso si sia attivato con tempestività per il recall della somma. Una volta contabilizzato il flusso, la banca non è più in grado di stornare l’operazione se non con il consenso del beneficiario, cosicché l’assenza di un esito utile non integra di per sé un inadempimento. Il riparto degli oneri probatori impone al ricorrente di dimostrare la negligenza dell’intermediario, non essendo sufficiente la mera richiesta di revoca avanzata dal cliente.
Il Fatto
La società ricorrente riferisce che un’impiegata amministrativa riceveva una e-mail apparentemente inviata da un amministratore della società, con la richiesta di eseguire un bonifico di € 26.897,83 verso un conto estero acceso in Gran Bretagna. La richiesta non appariva anomala, perché la società opera con fornitori e clienti stranieri. L’impiegata otteneva l’assenso dell’amministratore e impartiva l’ordine alle ore 10:44, con causale “pagamento servizi”.
Poco dopo l’amministratore si rendeva conto che il beneficiario non era un fornitore e che la mail non era stata mai inviata. La società chiedeva quindi la revoca del bonifico alle ore 10:47, tre minuti dopo l’esecuzione, e la banca riscontrava alle 11:05 comunicando l’inoltro della richiesta di annullo. Il rimborso non veniva riconosciuto e la società proponeva ricorso all’ABF, chiedendo la restituzione della somma oltre interessi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Milano individua la questione nella contestazione del mancato annullamento di un’operazione di bonifico, nonostante la ricorrente si fosse attivata tempestivamente per la revoca. La vicenda trae origine da una truffa informatica nella quale la società è rimasta coinvolta, con una mail il cui mittente pareva essere un amministratore.
Il Collegio rileva anzitutto un profilo probatorio. La ricorrente non produce in atti la mail truffaldina, riferita come eliminata per evitare virus informatici. Il contatto tempestivo con la filiale sarebbe documentato solo indirettamente dalla mail delle ore 10:47, con cui la banca chiedeva la contabile del bonifico, e dal fatto che al momento della richiesta non risultava ancora alcun addebito.
Quanto al comportamento dell’intermediario, il Collegio valorizza la documentazione prodotta. La banca ha inoltrato la richiesta di storno alle ore 11:01, ricevendo il riscontro secondo cui il flusso era “già stato automaticamente contabilizzato e non risulta più stornabile”. Ha inoltre inserito una richiesta di recall, rimasta senza esito, e ha comunicato alla società l’inoltro dell’annullo alle ore 11:05.
Da questi elementi il Collegio trae la conclusione che non risulta provata alcuna negligenza dell’intermediario, il quale appare essersi tempestivamente attivato per il recupero della somma. La circostanza che le somme fossero già state accreditate impediva la restituzione senza il consenso del beneficiario, come opposto dalla banca. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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