Truffa via spoofing telefonico e bonifico disposto con autenticazione forte: nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 4159 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disposte tramite home banking, l’intermediario che dimostri l’avvenuta autenticazione forte del cliente (SCA) mediante elemento di conoscenza e elemento di possesso non risponde della truffa da ID caller spoofing subita dal correntista, ove l’operazione non presenti significativi indici di anomalia e la vittima abbia disposto il bonifico in autonomia. Il fatto che il cliente abbia effettuato accessi all’home banking nel tempo intercorrente tra l’operazione e il termine di cut-off non prova che la richiesta di revoca sia stata effettivamente inserita né che sia risultata impossibile per un malfunzionamento del sistema dell’intermediario. La mancata revoca tempestiva del bonifico ordinario, entro l’orario contrattualmente pattuito, non è pertanto imputabile alla banca.
Il Fatto
La società ricorrente riferisce di essere stata vittima di una truffa. Il legale rappresentante, contattato telefonicamente da un sedicente operatore della Direzione Centrale della banca, veniva informato di presunti accessi non autorizzati sul conto aziendale. Nel corso della chiamata apprendeva dell’esecuzione di un bonifico di € 49.900,00 verso un conto lituano, a favore di una società con cui non intratteneva alcun rapporto. Il rappresentante accedeva all’home banking e constatava che il bonifico era già stato eseguito. Seguivano tentativi di revoca tramite home banking, PEC e numero verde; il giorno successivo, presentata denuncia ai carabinieri, la banca disponeva il richiamo del bonifico, che dava esito negativo.
Respinto il reclamo in data 23/10/2025, la società adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna dell’intermediario al rimborso di € 49.900,00 oltre interessi. La banca eccepiva l’inammissibilità del ricorso per incompletezza delle allegazioni e, nel merito, sosteneva che l’operazione era stata disposta dal rappresentante dal proprio device storico, con regolare autenticazione forte, e che l’ordine non era stato annullato entro le ore 20:00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità: dalla lettura del ricorso e della documentazione prodotta la società ha circostanziato in maniera sufficientemente dettagliata la dinamica dei fatti, sicché non ricorre la lamentata genericità delle allegazioni.
Nel merito, alla data dei fatti trovava applicazione il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II). Dalla documentazione emerge che sia l’accesso all’home banking sia l’ordine di bonifico sono stati autenticati tramite elemento di conoscenza (PIN) ed elemento di possesso (codice OTP generato dal Token Vasco). La SCA risulta pertanto provata, in linea con il Collegio di Milano n. 7564/25 del 31/07/2025 e con il Collegio di Bologna n. 10226/2025.
Quanto agli asseriti indici di anomalia — importo elevato, destinazione del bonifico verso un conto lituano riferibile a soggetto non fornitore abituale, presunta notorietà dell’istituto di destinazione quale veicolo di truffe — il Collegio osserva che la ricorrente non è un consumatore e che tali elementi, nel caso concreto, non assumono rilievo sintomatico. La truffa subita non appare connotata da particolare complessità e l’operazione non presentava significativi elementi di anomalia che avrebbero potuto indurre l’intermediario a impedirne la realizzazione.
Infine, sul versante della revoca, le ore 20:00 costituivano l’orario di cut-off contrattualmente pattuito. Le richieste tramite numero verde e PEC risultano successive a tale termine; quanto all’home banking, gli accessi documentati non provano che la richiesta di revoca sia stata effettivamente inserita né che ciò sia risultato impossibile per un malfunzionamento del sistema della banca. Il recall, disposto in data 17/07/2025 alle ore 9:38, ha avuto esito negativo. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.
Nota della Redazione
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