Revoca borsa di studio e nucleo familiare del figlio fiscalmente a carico (TAR Marche n. 833 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, il nucleo familiare dello studente comprende il soggetto di cui questi sia a carico ai fini IRPEF, anche quando questi appartenga a diversa famiglia anagrafica, in applicazione dell’art. 1-bis, comma 2, del d.P.C.m. n. 221/1999, applicabile ratione temporis. La revoca della borsa di studio è pertanto legittima quando il genitore non convivente, titolare del reddito di riferimento, risulti quello di cui lo studente è fiscalmente a carico. Le sanzioni amministrative per dichiarazioni non veritiere previste dall’art. 10 d.lgs. n. 68/2012 e dall’art. 38, comma 3, d.l. n. 78/2010 presuppongono l’elemento soggettivo del dolo o della colpa; l’errore incolpevole indotto dall’ambiguità del bando e dal rinvio a disposizioni non chiaramente individuate esclude l’illecito.

Il Fatto

La ricorrente, studentessa fuori sede presso l’Università di Macerata, aveva ottenuto la borsa di studio per l’a.a. 2012/2013 bandita dall’ERSU, dichiarando nella dichiarazione sostitutiva unica del 24.10.2011 un nucleo familiare composto da sé e dal padre, genitore separato legalmente dalla madre.

All’esito delle verifiche l’ente rideterminava l’ISEE e l’ISPE in misura superiore alle soglie del bando, comprendendovi il reddito della madre, e adottava la determina n. 281/ERSUMC del 27.05.2014 di revoca del beneficio, con recupero delle somme e irrogazione delle sanzioni ex art. 10 d.lgs. n. 68/2012 e art. 38, comma 3, d.l. n. 78/2010. L’Università ha poi richiesto il pagamento delle rate di iscrizione. La studentessa ha impugnato la revoca e le sanzioni davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla corretta individuazione del nucleo familiare rilevante per il calcolo della situazione economico-patrimoniale. Il Collegio richiama l’art. 1-bis, comma 2, del d.P.C.m. n. 221/1999, secondo cui i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.

Dai documenti depositati emerge che il padre aveva dichiarato per il 2011 un reddito di importo minimo, mentre la madre un reddito di gran lunga superiore. La ricorrente risultava pertanto a carico ai fini IRPEF della madre: a nulla rileva, sul piano della composizione del nucleo, la sua appartenenza all’anagrafica del padre.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo. La guida alla compilazione della dichiarazione unica stabilisce che il nucleo da dichiarare è quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione, avvenuta il 20 settembre 2012. Pertanto, sia guardando al 2011 indicato dal bando sia guardando al 2012, la determinazione di revoca risulta immune da censure. I primi due motivi sono respinti.

Il terzo motivo è invece accolto. Il Collegio ritiene non ravvisabile, nella specie, alcun mendacio assistito dall’elemento soggettivo richiesto dall’art. 3 della legge n. 689/1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative. La particolare situazione familiare, la previsione non chiara del bando sull’annualità cui riferire la composizione del nucleo e il rinvio a fonti eterogenee, comprese istruzioni prive di estremi e di indicazione di reperibilità, hanno indotto in errore incolpevole la dichiarante. Assume rilievo, inoltre, che la studentessa si sia rivolta per la predisposizione della dichiarazione a un soggetto legalmente abilitato.

Quanto all’art. 38, comma 3, d.l. n. 78/2010, il Tribunale osserva che non è venuto in rilievo alcun accertamento di maggior reddito rispetto al dichiarato né alcuna discordanza tra redditi dichiarati e risultanze patrimoniali. L’illecito non è quindi configurabile, essendo la prestazione stata acquisita per non corretta interpretazione delle norme sul nucleo familiare, non per una falsa dichiarazione. Le sanzioni sono conseguentemente annullate, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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