Revoca borse di studio: natura accertativa della decadenza e insussistenza dell’affidamento (TAR Sicilia n. 2557 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accerta la mancanza ab origine dei requisiti economico-patrimoniali per l’accesso a una borsa di studio integra una decadenza accertativa, non un annullamento d’ufficio né una revoca. Si tratta di un atto di ritiro vincolato, espressione di un potere doveroso di verifica e controllo, il cui esito è predeterminato dall’assenza dei presupposti di ammissione. Ne deriva l’inapplicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’assenza dell’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis e l’inutilità di una motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Chi ha reso dichiarazioni non coerenti con la realtà dei fatti non può invocare alcun affidamento legittimo, e la richiesta di accesso va rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento.

Il Fatto

Il ricorrente, studente universitario, aveva ottenuto dall’E.R.S.U. di Catania le borse di studio per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Nel settembre 2023 l’Ente lo collocava come “idoneo-sospeso” in attesa di verifica del nucleo familiare e, nel novembre successivo, notificava la revoca dei benefici relativi al primo anno con richiesta di restituzione di € 2.897,74; nell’aprile 2024 seguiva la revoca per il secondo anno, con richiesta di € 4.631,40 e € 140,00.

Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’errata qualificazione dell’atto, il travisamento dei fatti in ordine alla composizione del nucleo familiare, il legittimo affidamento e il diniego di accesso. Il Tribunale, dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare, respingeva il ricorso con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del potere esercitato. Gli atti, pur richiamando la “revoca”, si fondano sul riscontrato mancato possesso dei requisiti previsti dal bando: essi costituiscono pertanto decadenza accertativa, caratterizzata dalla mancanza ab origine dei requisiti di idoneità del destinatario. La decadenza è sì atto di ritiro, ma non comporta riesame dell’atto secondo legittimità o opportunità: opera un nuovo accertamento dei presupposti, richiamando TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 2987 del 2025.

Da qui la prima conseguenza: la contemporanea natura vincolata del potere e l’interesse pubblico al recupero di risorse indebitamente erogate rendono inapplicabile l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, istituto affine all’autotutela ma distinto per il carattere vincolato del potere una volta accertati i presupposti (Cons. Stato, sez. II, n. 2343 del 21.03.2025).

Il motivo sulla violazione dell’art. 10-bis è in parte inammissibile, perché non articolato nel ricorso gerarchico contro il primo provvedimento, e comunque infondato: i procedimenti sono officiosi e la natura vincolata dell’atto esclude la necessità di apporti partecipativi. Il ricorrente ha comunque rappresentato le proprie difese dopo il preavviso trasmesso telefonicamente, raggiungendo lo scopo del contraddittorio endoprocedimentale.

Nel merito, il Collegio rileva che la stessa parte ha ammesso la non corretta descrizione del nucleo familiare nelle DSU, con indicazione di un genitore in realtà deceduto e di un dichiarante fratello anziché genitore. Sul piano sostanziale difetta il requisito della presenza di una adeguata capacità di reddito ex art. 8, comma 2, d.P.C.M. n. 159/2013: esso va riferito allo studente richiedente, non al fratello convivente né al genitore superstite. Non è pertanto configurabile alcuna attrazione al nucleo del genitore, né può invocarsi l’autonomia reddituale.

Quanto all’affidamento, la non veritiera prospettazione dei fatti non consente di configurare una posizione tutelabile (Cons. Stato, sez. IV, n. 2171 del 2025). L’accesso, infine, è respinto perché la richiesta va rivolta all’amministrazione che detiene il documento, risultando tardiva e comunque infondata la pretesa verso un Ente che ha dichiarato di non possederlo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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