Carta europea d’arma da fuoco e ragioni ostative: necessario intervenire sulla licenza (TAR Calabria n. 1435 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La carta europea d’arma da fuoco, disciplinata dall’art. 2 del d.lgs. n. 527/1992, ha quale unico presupposto il possesso, da parte dell’istante cittadino dell’Unione europea, della licenza di porto d’armi. Le valutazioni sulla buona condotta e sull’assenza del pericolo di abuso non si svolgono in sede di rilascio della carta, perché sono già state compiute dall’autorità in occasione del rilascio della licenza, ai sensi del TULPS. Ne consegue che, se l’amministrazione ravvisa ragioni ostative ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 del TULPS, deve intervenire a monte sulla licenza, eventualmente revocandola, e solo contestualmente negare la carta. È contraddittoria l’azione dell’amministrazione che sospenda in via cautelare la licenza in attesa dell’esito del procedimento sulla carta e respinga poi quest’ultima senza aver previamente revocato il titolo già rilasciato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Cosenza ha respinto la richiesta di rinnovo della carta europea d’arma da fuoco. L’amministrazione aveva rilevato ragioni ritenute ostative ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 del TULPS e, con separato provvedimento, aveva disposto in via cautelare la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui il ricorrente era titolare, in attesa della definizione del primo procedimento.
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell’art. 32 del TULPS e dell’art. 2 del d.lgs. n. 527/1992, l’illegittimità delle ragioni ostative perché risalenti e già valutate nei precedenti rinnovi, e la contraddittorietà estrinseca dell’azione amministrativa. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo la fondatezza del secondo e del quarto motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione della disciplina della carta europea d’arma da fuoco, dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 527/1992, che al secondo comma individua i destinatari del titolo nei soggetti in possesso di licenza di porto d’armi che detengono armi denunciate.
Da questa disciplina il Tribunale ricava che l’unico presupposto per il rilascio della carta è il possesso della licenza. Le valutazioni sulla buona condotta dell’istante e sull’assenza del pericolo di abuso della licenza non sono svolte in sede di rilascio del titolo in parola, perché già compiute dall’autorità titolare del potere in occasione del rilascio della licenza, secondo le disposizioni del TULPS.
Il corollario è di ordine procedimentale e sostanziale insieme. Se l’autorità cui è richiesta la carta riscontra ragioni ostative al rilascio della licenza ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 del TULPS, deve intervenire a monte su tale licenza, eventualmente revocandola, e negare poi contestualmente il rilascio della carta. L’amministrazione, nella specie, ha invece operato valutazioni che potevano rilevare nel diverso procedimento per il rilascio della licenza o ai fini della sua eventuale revoca, con errata applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 527/1992 e delle richiamate disposizioni del TULPS.
Il Collegio ravvisa altresì la contraddittorietà dell’azione amministrativa. Accertata l’inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, l’amministrazione avrebbe dovuto disporre la revoca della licenza e respingere conseguentemente l’istanza di rilascio della carta. Ha invece sospeso la prima in via cautelare, in attesa dell’esito del procedimento inerente alla seconda, e ha respinto quest’ultima senza aver previamente revocato il titolo autorizzatorio già rilasciato.
Il ricorso è pertanto accolto, salve le successive determinazioni dell’amministrazione conseguenti al rilievo delle ragioni ostative al mantenimento del titolo di polizia e alle valutazioni di pertinenza dell’Autorità competente. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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