Deroga alle barriere architettoniche ammessa per impossibilità tecnica su immobile vincolato (TAR Toscana n. 1465 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di superamento delle barriere architettoniche, l’art. 7, comma 5, del D.M. n. 236/1989 ammette deroghe alle prescrizioni del decreto negli interventi di ristrutturazione in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Il vincolo di conservazione delle caratteristiche tipologiche e formali delle scale esistenti, imposto dallo strumento urbanistico su un immobile di valore architettonico, integra tale impossibilità tecnica e legittima la deroga alla larghezza minima. La deroga è inoltre confermata dalla previsione del regolamento edilizio che la consente per particolari condizioni strutturali e dalla presenza di un ascensore che garantisce l’accessibilità ai piani. Alle previsioni della legge nazionale devono adeguarsi la normativa regionale e quella comunale, che non possono frapporre ostacoli ulteriori.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una villa, presentano istanza di deroga alle prescrizioni degli artt. 77 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, del D.M. n. 236/1989, della L.R. n. 47/1991 e del D.P.G.R. n. 41/r/2009. L’intervento consiste nel frazionamento dell’immobile in tre unità abitative, collegate da una scala interna preesistente destinata a diventare condominiale.
Due rampe presentano una larghezza inferiore alla misura minima di settore. Il Comune di Cascina rigetta l’istanza rilevando che la scala, se destinata a uso comune, non garantisce il rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, che gli strumenti urbanistici e il regolamento edilizio non ammettono deroghe alla larghezza delle scale e che il caso non rientra in alcuna fattispecie derogatoria. I ricorrenti impugnano il diniego, il Comune non si costituisce e la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sull’ammissibilità della deroga alla luce della disciplina nazionale, regionale e locale. Il ricorso è fondato.
Il punto di partenza è l’art. 7, comma 5, del D.M. n. 236/1989, che negli interventi di ristrutturazione ammette deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Il Collegio verifica che la villa rientra tra le invarianti strutturali denominate “Capisaldi”, quali elementi testimoniali storici e architettonici. Lo stesso provvedimento impugnato la qualifica come edificio di valore architettonico, per il quale l’art. 15.2-R1 delle NTA prescrive la conservazione delle strutture nella posizione e nelle dimensioni e il mantenimento delle caratteristiche tipologiche e formali delle scale.
Tale vincolo impedisce ai proprietari di intervenire sulle scale per adeguarle alle misure di legge. Esso è quindi ascrivibile tra le ipotesi di impossibilità tecnica che legittimano la deroga. Il Collegio richiama inoltre l’art. 31, comma 6, del Regolamento Edilizio Unificato, che consente la deroga alle dimensioni minime delle scale per motivi di sicurezza in presenza di particolari condizioni strutturali negli interventi di ristrutturazione.
La minor larghezza, di pochi centimetri, è poi compensata dalla presenza di un ascensore che collega tutti i piani e soddisfa la funzionalità di accesso anche per soggetti con ridotta capacità motoria. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le deroghe previste per gli edifici pubblici dall’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 503/1996 si ritrovano sostanzialmente nell’art. 7 del D.M. n. 236/1989 e si applicano anche agli edifici privati (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, n. 824 del 2025).
Da ultimo, il Collegio afferma che alle previsioni della legge nazionale devono necessariamente adeguarsi la normativa regionale e quella comunale, che non possono introdurre ostacoli ulteriori alla deroga. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità e della peculiarità della materia.
Nota della Redazione
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