Sei scatti stipendiali nella buonuscita anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 2013 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 232/1990, in presenza dei requisiti dei cinquantacinque anni di età e dei trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere per l’interessato. La copertura finanziaria recata dall’art. 1 del d.l. n. 387/1987 si riferisce a tutti i beneficiari e l’equilibrio di bilancio non limita il diritto alla retribuzione differita.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo.
L’Istituto previdenziale si è costituito con mero atto di forma, senza svolgere difese nel merito. La controversia è stata assunta in decisione all’udienza pubblica, alla presenza della sola parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ribadito che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata sul punto.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato l’orientamento del giudice d’appello amministrativo secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici di stipendio ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita. Ne deriva che il beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 resta applicabile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il Collegio ha fondato la propria adesione anche sull’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, che ha confermato la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia a ordinamento militare, in ragione della collocazione sistematica della norma nell’ambito del codice. L’interpretazione ampia della nozione di forza di polizia risponde alla ratio di omogeneizzazione del trattamento retributivo e previene applicazioni restrittive ai danni di quanti esercitano funzioni di polizia all’interno delle forze a ordinamento militare.
Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale ha escluso che esso abbia natura decadenziale. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e rappresenta un onere per l’interessato. La sua inottemperanza non impedisce il collocamento a riposo a domanda, che può avvenire anche in anni successivi. Non sussisterebbe alcuna ragionevole giustificazione per riservare un trattamento diverso a chi presenta la domanda entro il termine rispetto a chi la presenta nelle annualità successive.
Sul piano della compatibilità costituzionale, il Collegio ha escluso profili di illegittimità. Ha chiarito che l’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, ha natura retributiva e va commisurata all’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. L’equilibrio di bilancio non può essere invocato quale limite alla giusta retribuzione, e la copertura finanziaria recata dall’art. 1 del d.l. n. 387/1987 va riferita a tutti i soggetti beneficiari della normativa di favore. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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