Il silenzio inadempimento sul rinnovo del permesso di soggiorno non è giustificato dalla segnalazione Schengen (TAR Puglia n. 819 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimenti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, la pubblica amministrazione è gravata dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, letto in combinato disposto con l’art. 2 della legge n. 241/1990. Il superamento di tale termine, come pure del limite ordinario di centottanta giorni individuato dalla giurisprudenza per i procedimenti in materia di immigrazione, integra gli estremi del silenzio-inadempimento illegittimo, a nulla rilevando la pendenza di consultazioni con autorità estere ovvero la segnalazione nella banca dati Schengen, atteso che tali circostanze non esimono l’amministrazione dal dovere di provvedere e di interlocuire con l’interessato, ma possono semmai giustificare l’adozione di un provvedimento anche provvisorio o transitorio. La domanda di risarcimento del danno da ritardo va, invece, respinta ove formulata in termini generici e quando il ricorrente abbia comunque conservato la possibilità di permanere regolarmente sul territorio nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva presentato in data 25 settembre 2023 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Taranto, che lo aveva convocato il 13 dicembre 2023 per l’acquisizione della pratica, con rilascio di ricevuta. Rimasta inerte l’amministrazione, l’interessato aveva inviato una diffida ad adempiere il 14 aprile 2025 e, in mancanza di riscontro, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al risarcimento del danno.
Costituitesi le amministrazioni statali, il Tribunale, convertito il rito da speciale in ordinario, aveva disposto incombenti istruttori e ordinato alla Questura di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni. Solo il 1° aprile 2026 l’Ufficio Immigrazione aveva riferito che il procedimento era rimasto sospeso in attesa delle informazioni richieste alle autorità austriache in merito a una segnalazione nella banca dati Schengen.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, rilevando che l’amministrazione non aveva concluso il procedimento nel termine di sessanta giorni imposto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, di gran lunga superato rispetto alla domanda del settembre 2023. Il ritardo risultava per tabulas eclatante, essendo trascorso un lasso temporale ben oltre il limite ordinario di centottanta giorni che la giurisprudenza, da ultimo con Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, ha individuato per i procedimenti in materia di immigrazione.
Il Tribunale ha escluso che potessero giustificare l’inerzia le lungaggini nell’acquisizione del parere della Commissione territoriale o la pendenza di consultazioni con le autorità estere: dagli atti emergeva che la richiesta di parere era stata inoltrata solo il 27 marzo 2024 e che non vi era stata alcuna interlocuzione con il ricorrente sulla segnalazione Schengen proveniente dall’Austria. Siffatte evenienze, ha precisato il Collegio, confermano l’oggettiva inefficienza della struttura organizzativa, come già chiarito da TAR Lombardia Milano, n. 2949 del 2023, richiamata in motivazione.
Il Collegio ha, quindi, ordinato alla Questura di pronunciarsi espressamente sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., valorizzando la natura doverosa del provvedimento richiesto e l’irrilevanza del suo contenuto discrezionale ai fini dell’esperibilità dell’azione avverso il silenzio, in conformità all’orientamento richiamato di Cons. Stato, IV, n. 8810/2019 e n. 1559/2020.
La domanda risarcitoria è stata invece respinta perché formulata in modo del tutto generico e perché il ricorrente aveva comunque conservato la possibilità di permanere sul territorio italiano grazie alla ricevuta rilasciata in sede di presentazione dell’istanza. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Questura, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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