Revoca concessione suolo pubblico e obbligo di motivazione sul titolo temporaneo (TAR Lazio n. 497 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che revoca o riduce una concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere sorretto da una motivazione sia pur minima in ordine ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al mutamento della situazione di fatto, non potendosi fondare su un mero ripensamento. La scelta della nuova estensione della superficie assentita costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta incongruità, illogicità, sproporzione o travisamento dei fatti. Il passaggio da una concessione permanente a una temporanea richiede, invece, una motivazione specifica e adeguata, tanto più quando il rapporto dura da oltre venti anni e ha ingenerato un affidamento qualificato nel privato. In difetto, il provvedimento è illegittimo nella parte in cui muta la tipologia del titolo.

Il Fatto

Una ditta individuale gestisce un locale nel centro storico di un Comune, autorizzata all’occupazione permanente di suolo pubblico sin dal 2001, con successiva estensione nel 2006, per complessivi mq 24,00. Un’esercente frontista chiede l’accesso agli atti e poi la rimodulazione dello spazio assentito, ritenendolo eccessivo. Dopo sopralluoghi della Polizia locale, il Comune avvia il procedimento di revoca e, non avendo ricevuto osservazioni, con nota del 19 ottobre 2023 revoca le autorizzazioni permanenti e rilascia una concessione temporanea di mq 17,10, imponendo la rimozione della struttura metallica e il ripristino dei luoghi.

La ditta ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di motivazione sulla riduzione, violazione del regolamento locale e difetto di motivazione sul carattere temporaneo del nuovo titolo ex art. 3 l. n. 241/1990 e art. 21-nonies. Il Comune non si costituisce; si costituiscono le controinteressate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo, relativo alla riduzione della superficie, osserva che l’art. 21-quinquies consente la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto. La revoca della concessione deve però essere sorretta da una sia pur minima motivazione sulle ragioni del riesame, come affermato dalla giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 5392 del 2023). Nella specie il Comune ha indicato esigenze di pubblico transito, accesso alle residenze e fruibilità degli spazi, richiamando per relationem la comunicazione di avvio del procedimento. Il mutamento di fatto è individuato nelle rimostranze della controinteressata, che hanno stimolato l’istruttoria.

Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che la superficie di mq 17,10 era già esplicitata nella comunicazione di avvio, senza che la ricorrente avesse controdedotto. L’occupazione di suolo pubblico è un provvedimento che sottrae il bene alla fruizione comune per un uso particolare; l’Amministrazione conserva discrezionalità nel modificarne il contenuto, con sindacato limitato alla manifesta incongruità o illogicità (Cons. Stato, sez. V, n. 9847 del 2022; sez. V, n. 5447 del 2015). La ricorrente non offre elementi idonei a dimostrare l’irragionevolezza della misura, e l’interesse imprenditoriale resta recessivo rispetto al preponderante interesse pubblico.

Sui motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, il Collegio ravvisa invece la fondatezza. L’art. 35 del regolamento locale distingue occupazioni permanenti e temporanee in base alla durata. Poiché le concessioni del 2001 e del 2006 erano permanenti, l’Amministrazione, tenuto conto della lunga durata del rapporto e dell’affidamento maturato dal privato, avrebbe dovuto motivare specificamente il mutamento della tipologia di concessione. Tale valutazione è del tutto assente, a maggior ragione trattandosi di riesame di un titolo ampliativo esistente da oltre venti anni.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: il TAR annulla l’atto impugnato nella sola parte in cui concede un titolo temporaneo anziché permanente, compensando le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *