Ricorso inammissibile se non censura la ratio decidendi della sentenza di rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 804 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per mancanza di specificità quando non censura tutte le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Se la sentenza del giudice del rinvio espone, accanto alla ratio decidendi principale, una ragione argomentativa supplementare e autonoma, idonea da sola a sorreggere la conferma della condanna, il ricorrente che non la investa con adeguata critica rende il ricorso privo della capacità logico-giuridica di travolgere il provvedimento. In tal caso l’esame delle censure relative alla motivazione principale è superfluo, restando ferma la ragione aggiuntiva non contestata.
Il Fatto
Il Tribunale di un capoluogo lombardo, con sentenza del 18 dicembre 2019, aveva dichiarato il ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento di una società, dichiarato il 10 ottobre 2014. All’imputato era contestato di avere, nella qualità di liquidatore e in concorso con l’amministratore unico, sottratto od omesso di tenere i libri e le scritture contabili prescritti, impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. Riconosciuta l’attenuante dell’art. 114, comma 1, cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, era stata irrogata la pena di tre anni di reclusione e le pene accessorie.
La Corte di appello aveva confermato la condanna. Su ricorso della difesa, la Cassazione aveva annullato con rinvio, per vizio motivazionale. Il giudice del rinvio, con sentenza del 13 marzo 2024, aveva nuovamente confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia è stato proposto il ricorso per cassazione, con deduzione della violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e delle norme incriminatrici della bancarotta.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio avesse riproposto il percorso argomentativo già censurato, sussumendo la condotta nella fattispecie che richiede il dolo generico, senza seguire il principio fissato dalla Cassazione e senza fondare su fonti di prova utilizzabili i ragionamenti presuntivi sulle conoscenze dell’imputato.
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. La sentenza del giudice del rinvio non si è limitata ad affermare integrata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica, ma ha reso una motivazione aggiuntiva, con cui ha evidenziato la consapevolezza dell’imputato che la propria attività avrebbe favorito iniziative irregolari e scarsamente ricostruibili a posteriori, richiamando il ruolo di rappresentante legale svolto pressoché professionalmente.
Tale affermazione costituisce una supplementare ragione della decisione, alternativa a quella principale e volta a sostenere la conferma della condanna. Il ricorso non l’ha colpita con adeguata argomentazione. Ne discende che la ratio decidendi supplementare non può essere posta in discussione e rimane ferma, idonea da sola a sorreggere logicamente e giuridicamente la conferma della sentenza di primo grado.
La Corte ha precisato che la valenza argomentativa di tali rilievi non censurati conserverebbe tutta la sua forza anche nell’ipotesi, meramente teorica, in cui si ritenessero condivisibili le censure del ricorso, il cui esame diviene pertanto superfluo. Il ricorso è quindi aspecifico, privo della capacità logico-giuridica di travolgere il provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere, alla stregua del principio affermato da Corte cost. n. 186 del 2000, la ricorrenza della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
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Nota della Redazione
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