Revoca contributi PAC annullata per incostituzionalità sopravvenuta dell’art. 67 (TAR Emilia-Romagna n. 958 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, ancorché successiva all’adozione del provvedimento amministrativo, ne travolge il fondamento con efficacia ex tunc, salvo che il rapporto giuridico sottostante possa considerarsi esaurito per intervenuto giudicato o definitività della situazione. In materia di erogazione di contributi pubblici, l’accertamento della natura ostativa di una condanna penale ai sensi dell’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 costituisce il presupposto unico e autonomo della revoca: la sua eliminazione dall’ordinamento ad opera della Corte costituzionale, in pendenza del giudizio di impugnazione della revoca stessa, comporta l’illegittimità del provvedimento, non potendo la pretesa restitutoria dell’amministrazione sopravvivere alla norma che ne costituiva l’unica base legale.
Il Fatto
Una società agricola, operante tra le province di Bologna e Ferrara, aveva ottenuto nel 2018 contributi PAC per un importo complessivo di circa 83.000 euro. L’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), avviata l’istruttoria antimafia, era venuta a conoscenza di un’informazione interdittiva emessa dalla Prefettura, fondata sull’automatismo ostativo di cui all’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 per una condanna per truffa aggravata ai danni dello Stato.
L’interdittiva, revocata dopo pochi mesi a seguito delle dimissioni del legale rappresentante, era stata impugnata, ma il ricorso era stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conferma in appello. Sulla base di tale quadro, l’Agenzia aveva adottato la determinazione di revoca definitiva dei contributi e di restituzione delle somme, avviando il contenzioso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha accolto il ricorso, valorizzando la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2021, che ha espunto la fattispecie di cui all’art. 640-bis c.p. dal catalogo dei reati per cui la condanna determina automaticamente l’interdittiva antimafia e la revoca dei contributi. Il Collegio ha precisato che la dichiarazione di incostituzionalità annulla la disposizione illegittima ex tunc, come se non fosse mai stata emanata, con il solo limite dei rapporti definiti con sentenza irrevocabile o delle situazioni giuridiche consolidate.
Il punto centrale della decisione è la verifica che il rapporto giuridico non potesse considerarsi esaurito. Il TAR ha evidenziato che la revoca dei contributi trova la sua ragione unica nell’effetto ostativo provocato dalla norma dichiarata incostituzionale, e che la questione di legittimità costituzionale era stata oggetto di specifica censura nel ricorso introduttivo, essendo quindi la situazione ancora sub judice.
Il Collegio ha poi confutato la tesi dell’amministrazione secondo cui l’interdittiva, consolidatasi per effetto delle pronunce di improcedibilità, sarebbe rimasta insensibile alla declaratoria di incostituzionalità. Il provvedimento di revoca successivo, infatti, si era saldato con l’atto originario, attestando espressamente che la precedente interdittiva si fondava esclusivamente sull’automatismo ostativo. Venuto meno tale presupposto, il rapporto non poteva essere confinato al solo provvedimento del 2019.
La decisione sottolinea l’irrazionalità e l’iniquità di ricollegare la revoca dei contributi ad un’interdittiva efficace per una finestra temporale limitata, rendendola formalmente insensibile alla pronuncia della Corte costituzionale. Un corretto approccio al processo amministrativo come giudizio sul rapporto impone di valorizzare il dato oggettivo dell’eliminazione del fondamento unico dell’azione amministrativa, con conseguente annullamento della determinazione impugnata.
Nota della Redazione
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