Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei giudizi concorsuali (TAR Puglia n. 476 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eventuale accoglimento del ricorso avverso l’esito di una prova concorsuale, ove possa pregiudicare i soggetti risultati vincitori o idonei nella medesima procedura, impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Tale integrazione può essere disposta mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Amministrazione, che è tenuta a garantirne l’effettiva e duratura visibilità fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La richiesta di pubblicazione va inoltrata all’Amministrazione dalla parte ricorrente nel termine perentorio, a pena di improcedibilità, e la prova dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata nel rispetto dei termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui un’Azienda regionale ha indetto una procedura selettiva pubblica per la copertura di posti di “Specialista Avvocato”, nonché gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, lo scrutinio della prova scritta, per l’insufficiente punteggio assegnato che non le ha consentito l’ammissione alla prova orale. Ammessa con riserva a sostenere il colloquio, la ricorrente lo ha superato e ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, avendo maturato un’anzianità di servizio a tempo determinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’eventuale accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, comportando la rivalutazione della prova scritta, potrebbe pregiudicare coloro che sono risultati vincitori e idonei nella procedura selettiva. Tale evenienza rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm., per garantirne la partecipazione al giudizio.
Il Tribunale ritiene di disciplinare l’integrazione mediante notificazione per pubblici proclami, individuando un meccanismo articolato che coinvolge la ricorrente e l’Amministrazione resistente. La prima è onerata di trasmettere all’Azienda la richiesta di pubblicazione di un avviso, contenente gli estremi del giudizio, l’indicazione dei provvedimenti impugnati e l’elenco nominativo dei controinteressati, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso. L’Amministrazione, dal canto suo, è tenuta a pubblicare l’avviso e gli atti in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale, denominata “Atti di notifica”, e a non rimuoverli fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciando alla parte ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione.
La prova della richiesta di pubblicazione e quella della sua esecuzione devono essere depositate in giudizio entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti. Il Collegio rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 23 settembre 2026.
Nota della Redazione
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