Il superamento del corso regionale non equivale all’esame di abilitazione per il RUI (TAR Sardegna n. 845 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La frequenza con profitto del corso di formazione per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019, è requisito necessario e sufficiente per l’accesso all’esame di abilitazione dinanzi all’Organismo di Supervisione, individuato nell’art. 3, comma 1, lett. q), del d.m. n. 214 del 2017 nelle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti. L’esame svolto all’esito del percorso formativo dinanzi a commissione nominata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma non è equiparabile all’esame di abilitazione e non abilita all’iscrizione nel Registro Unico Ispettori (RUI). La violazione del legittimo affidamento attiene alle regole di comportamento e non determina l’illegittimità dell’atto, ove non siano violati specifici parametri normativi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva conseguito nel 2020 la qualifica di ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli, all’esito di un corso di formazione svolto presso un’agenzia autorizzata dalla Regione Sardegna, con esame finale dinanzi a commissione nominata dalla stessa Regione. A seguito dell’istituzione del RUI, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva respinto l’istanza di iscrizione, ritenendo l’attestato esibito utile soltanto per l’ammissione all’esame di abilitazione quale ispettore di modulo B.
Il diniego trovava conferma nella nota con cui il Direttore del Servizio Governance della Formazione Professionale della Regione Sardegna aveva ritenuto corretto il disconoscimento della qualifica, in quanto l’abilitazione può essere rilasciata solo dall’organo competente. Il ricorrente impugnava entrambi gli atti, deducendo violazione della normativa applicabile, difetto di motivazione e violazione del legittimo affidamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dal dato normativo applicabile ratione temporis. L’art. 2 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2019 attribuisce a Regioni e Province Autonome la competenza a erogare i corsi di formazione attraverso soggetti autorizzati; ma l’art. 5 del medesimo Accordo prevede che il candidato, all’esito del percorso formativo, presenti domanda di accesso all’esame di abilitazione al competente Organismo di Supervisione, che provvede all’ammissione.
La frequenza con profitto del corso, pertanto, conferisce il titolo per presentare la domanda di ammissione all’esame di abilitazione, altrimenti inammissibile, ma non equivale all’esame stesso. L’esame conclusivo del corso, pur svolto dinanzi a commissione nominata dalla Regione, costituisce attestazione del superamento del percorso formativo e non può assumere la funzione che la norma attribuisce all’esame di abilitazione dinanzi all’Organismo di Supervisione.
Il Collegio ha escluso che possano trovare applicazione le disposizioni del decreto 16 febbraio 2022, richiamate dal ricorrente, poiché successive alla data di svolgimento dell’esame; tali disposizioni, peraltro, confermano la regola per cui l’autorizzazione consegue al superamento dell’esame sostenuto presso l’organismo di supervisione ovvero presso le Autorità a statuto speciale, secondo il sistema definito dalla normativa sopravvenuta.
Quanto al dedotto legittimo affidamento, il TAR ha richiamato la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità dell’atto, affermando che la violazione dell’affidamento non è idonea a determinare l’illegittimità dell’atto ove non siano violati specifici parametri normativi, come quelli di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con richiamo alla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 2021.
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Nota della Redazione
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