Norme antisismiche e nullità del muro: illegittimità accertata d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 15391 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione delle norme sulle distanze legali, il giudice può e deve pronunciarsi sulla legittimità dell’opera anche con riguardo alla normativa antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, pur in assenza di specifica richiesta di parte. L’inosservanza di tali prescrizioni, e in particolare la mancanza del nulla osta del genio civile, legittima la riduzione in pristino quando sia accertata una concreta lesione dell’integrità materiale del bene ovvero una situazione di pericolo attuale, da valutare in considerazione della possibilità sempre incombente di un movimento tellurico. La circostanza che il Comune abbia condizionato il rilascio della concessione in sanatoria proprio all’ottenimento del nulla osta esclude che la situazione di pericolo possa ritenersi insussistente.

Il Fatto

I ricorrenti e i controricorrenti sono proprietari di fondi limitrofi. Nel corso di una controversia di vicinato, i controricorrenti hanno innalzato sul lastrico solare del proprio edificio un muro di cinta fino a 3,65 metri, schermando la veduta prima esercitabile dai ricorrenti. Questi ultimi hanno agito in manutenzione possessoria e chiesto la demolizione del lastrico; la causa possessoria è stata riunita a quella petitoria.

Il giudice di primo grado ha negato la demolizione, ritenendo il muro mezzo idoneo a eliminare la veduta, e ha qualificato l’innalzamento come legittimo entro il limite di tre metri. La Corte d’Appello di Catania, quale giudice del rinvio dopo una precedente pronuncia di questa Corte, ha confermato, escludendo la rilevanza dell’abusività edilizia nei rapporti di vicinato e della mancanza di autorizzazione del genio civile richiesta dalla normativa antisismica.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 885 c.c., dell’art. 2697 c.c. e della normativa antisismica di cui alle leggi n. 1684 del 1962 e n. 64 del 1974. La Corte lo accoglie per quanto di ragione, dichiarando assorbiti gli altri motivi.

La Corte muove da un principio già affermato in sede di legittimità: in causa di violazione delle norme sulle distanze legali il giudice può e deve pronunciarsi sulla legittimità dell’opera non solo rispetto alle previste distanze fra costruzioni o dal confine, ma anche, e pur in assenza di specifica richiesta, rispetto alla normativa antisismica (Cass. Sez. II n. 10069 del 28.05.2020).

La Corte d’Appello, pur senza richiamarla espressamente, aveva applicato la statuizione per cui l’inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino solo quando sia accertata una concreta lesione dell’integrità materiale del bene o una situazione di pericolo attuale (Cass. n. 24141 del 20.11.2007). Il CTU aveva però rilevato che il muro era stato costruito senza il nulla osta del genio civile, necessario per la stabilità, e che il Comune aveva condizionato la concessione in sanatoria proprio al suo ottenimento.

Secondo la Corte, la sentenza impugnata ha trascurato che la situazione di pericolo non poteva ritenersi insussistente per il fatto stesso che il Comune avesse subordinato la sanatoria al nulla osta del genio civile. La decisione è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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