Vincolo paesaggistico e demolizione doverosa anche per opere minori (TAR Campania n. 602 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi che modificano in modo permanente l’aspetto esteriore del territorio costituiscono variazione essenziale e vanno demoliti ai sensi degli artt. 31 e 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e vincolato e non richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e interesse privato. Il lungo tempo trascorso dall’abuso non impone un obbligo motivazionale rafforzato, né fa maturare un affidamento tutelabile. L’ingiunzione non necessita della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché il suo contenuto è rigorosamente predeterminato dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Pozzuoli gli aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate su un’area esterna, consistenti nella parziale pavimentazione del cortile e nella posa di un muretto sormontato da ringhiera in ferro, a lato del cancello di ingresso. Il provvedimento richiamava l’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, quantificava in euro 3.000,00 oltre IVA la spesa di ripristino e preannunciava la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Il ricorrente sosteneva la natura pertinenziale dei manufatti, l’assenza di incremento del carico urbanistico e la riconducibilità degli interventi all’edilizia libera o alla SCIA. Contestava, inoltre, il difetto di motivazione, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il richiamo all’art. 27 anziché all’art. 31 quale base della sanzione pecuniaria. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure muovendo da un dato assorbente: l’intero territorio comunale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 12 settembre 1957, e le opere risultano pacificamente prive dell’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La tesi della modesta rilevanza urbanistica dell’intervento non regge: la pavimentazione e la ringhiera alterano stabilmente l’aspetto esteriore del territorio.
Da qui la qualificazione decisiva. Per l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ogni intervento su immobili vincolati è considerato in totale difformità dal permesso di costruire, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria dell’art. 31. La stessa disposizione richiamata dal ricorrente, l’art. 22, comma 6, in tema di interventi subordinati a denuncia di inizio attività, impone il preventivo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, nella specie mai richiesto. Il richiamo alla pronuncia TAR Napoli, Sez. VI, n. 4665 del 26 agosto 2024 conferma l’indirizzo.
Il secondo e il terzo motivo cadono di fronte alla natura vincolata del provvedimento. L’ordinanza di demolizione consegue al mero accertamento dei presupposti di legge e non esige la comparazione degli interessi coinvolti, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 2816 del 2025. Il provvedimento indicava analiticamente gli abusi, le loro dimensioni e le norme vincolistiche applicabili. Quanto all’affidamento, il tempo trascorso non incide sulla natura reale dell’abuso né sulla sua sanzionabilità, secondo l’indirizzo di TAR Campania, Sez. VI, n. 5101 del 2021.
Anche la doglianza procedimentale è infondata: per la giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamata da Cons. Stato, Sez. II, n. 4662 del 2019 e da TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 403 del 2022, le ingiunzioni di demolizione non richiedono la comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990. Il termine di 45 giorni indicato, difforme dai 90 previsti dall’art. 31, comma 3, non travolge l’atto, poiché il termine legale resta quello fissato dal legislatore. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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