Revoca del finanziamento PNRR per mancato rispetto del cronoprogramma e obblighi contabili del soggetto attuatore (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 59 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo sulla gestione, la Corte dei conti verifica che i soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse del PNRR rispettino il cronoprogramma e le modalità di attuazione previste, anche al fine di prevenire il rischio di revoca del finanziamento. La revoca del contributo per mancato raggiungimento degli obiettivi non esonera l’ente dal rispetto degli obblighi di alimentazione del sistema ReGiS e di applicazione delle disposizioni dettate per i progetti PNRR, ove ne ricorrano i presupposti. L’ente che prosegua l’intervento con risorse proprie o mediante indebitamento deve garantire la corretta copertura dell’intero quadro economico, inclusi gli oneri per la progettazione e gli interventi accessori, e la regolare contabilizzazione della restituzione delle somme indebitamente percepite, senza imputare gli oneri a residui passivi con diversa causale e beneficiario.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania ha avviato un procedimento di controllo sulla gestione del progetto di riqualificazione del quartiere “Savorito” nel Comune di Castellammare di Stabia, identificato dal CUP n. E81B21000130003 e finanziato con risorse del PNRR per un importo complessivo di euro 28.284.819,09. L’intervento, rientrante nella misura M5C2I2.03 del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, era stato ammesso a finanziamento con un contributo di euro 15.000.000,00.

A seguito di una serie di rimodulazioni progettuali e di ritardi nell’iter di gara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha disposto la revoca del finanziamento con decreto n. 263 del 6 novembre 2025, per l’impossibilità di rispettare il termine del 31 marzo 2026 per la conclusione dei lavori. Il Comune, pur avendo incassato l’anticipazione del 10% (euro 1.500.000,00), ha deciso di proseguire l’intervento con risorse alternative, attivando un nuovo mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha delineato il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’attuazione del PNRR impone ai soggetti attuatori il rispetto di rigorosi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche attraverso l’alimentazione del sistema informativo ReGiS. Ha richiamato l’articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021, che prevede clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, e l’articolo 12 del decreto-legge n. 19/2024, che estende l’obbligo di utilizzo del sistema ReGiS anche per gli interventi non più finanziati dal PNRR, qualora sussistano procedure di affidamento già pubblicate alla data di entrata in vigore del decreto.

Nel caso di specie, la revoca del finanziamento per un importo di euro 15.000.000,00 ha imposto al Comune di reperire fonti di copertura alternative. La Corte ha accertato che la nuova copertura finanziaria, quantificata in euro 23.435.154,32, non include la spesa per l’elaborazione del PFTE (euro 342.933,79) e gli interventi per i sottoservizi (circa euro 1.500.000,00), gravando su una variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo vincolato. Ha inoltre rilevato una discordanza tra i pagamenti registrati sul sistema ReGiS (euro 341.000,51) e quelli effettivamente effettuati (euro 342.933,79).

Con riferimento alla restituzione dell’anticipazione, la Corte ha evidenziato profili di criticità nella determinazione dirigenziale n. 133/2026, con la quale il Comune ha disposto la restituzione di euro 1.500.000,00 al Ministero, imputando la spesa su capitoli con diversa causale e beneficiario, in contrasto con i principi contabili. La deliberazione ha infine accertato la mancata trasmissione dei dati analitici per la determinazione degli incentivi tecnici e delle evidenze sulle attività concretamente svolte dalla struttura di audit interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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