Visto per lavoro autonomo: l’iscrizione postuma ad associazione di categoria va rivalutata (TAR Lazio n. 13529 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso per lavoro autonomo, il giudice amministrativo, in virtù del principio di giurisdizione piena ed effettiva di cui all’art. 1 c.p.a., non si limita alla legittimità dell’atto ma ha diretta cognizione del rapporto sottostante. Ne consegue che l’iscrizione ad un’associazione di categoria, richiesta dal decreto flussi, è rilevante anche se intervenuta successivamente alla notifica del preavviso di diniego, dovendo l’amministrazione, in sede di riedizione del potere, valutarne la veridicità e l’idoneità a integrare il requisito. Il requisito dell'”interesse per l’economia nazionale” è riferibile unicamente all’ipotesi di attività imprenditoriale e non anche a quella di lavoro autonomo, per cui la sua valutazione in tale contesto determina un vizio di eccesso di potere.
Il Fatto
Una cittadina russa impugnava il diniego del visto per motivi di “lavoro autonomo”, emesso dal Consolato Generale d’Italia a Mosca, opponendosi alla valutazione negativa dei requisiti professionali e associativi richiesti dalla normativa sul flusso di ingresso. La ricorrente intendeva svolgere in Italia attività di consulenza alle imprese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando il diniego per non aver considerato l’iscrizione all’associazione ALIM, ritenuta tardiva dall’amministrazione perché successiva al preavviso. Il Collegio ha richiamato il principio di giurisdizione piena ed effettiva, che impone di valutare anche fatti sopravvenuti, e ha disposto che in sede di riedizione del potere l’amministrazione verifichi tale elemento. L’iscrizione all’associazione MASTER è stata, invece, correttamente non ritenuta idonea per la difformità dell’ambito di attività.
Sotto altro profilo, il Tribunale ha riscontrato il travisamento dei fatti e l’insufficiente motivazione del diniego, che non aveva considerato la cospicua documentazione prodotta dalla ricorrente circa i suoi contratti professionali e le collaborazioni con la World Bank. Ha quindi accolto il ricorso, annullando il diniego e disponendo che l’amministrazione rivaluti gli atti. Il TAR ha escluso, inoltre, che per il lavoro autonomo sia configurabile il requisito dell'”interesse nazionale”, riferito solo alle attività imprenditoriali.
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Nota della Redazione
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