L’erede del debitore in solido risponde pro quota, ma nei rapporti esterni è tenuto in solido (Cass. civ. Sez. 3 n. 10800 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni del defunto, l’erede che non abbia accettato con beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari personalmente, in proporzione della propria quota ereditaria, ai sensi dell’art. 754 c.c., restando esclusa la possibilità di una condanna in solido per l’intero. Tale regola di proporzionalità opera nei rapporti interni tra coeredi, ma non incide sul regime di solidarietà passiva che caratterizza l’obbligazione nei rapporti esterni con il creditore: l’erede del debitore solidale, in forza dell’art. 1295 c.c., è a sua volta debitore solidale nei confronti del creditore, ancorché tenuto pro quota nei rapporti tra gli eredi. La censura che pretenda di fondare l’assenza di solidarietà sull’art. 754 c.c. è inammissibile per difetto di specificità laddove non si confronti con la ratio della norma richiamata dal giudice di merito.
Il Fatto
La vertenza traeva origine dall’impugnazione, da parte di alcuni coeredi, di un contratto di locazione stipulato da un soggetto che, pur avendo ricevuto l’immobile per testamento, era stato successivamente privato della qualità di erede a seguito della declaratoria di nullità del testamento del proprio dante causa. Caducato il titolo di provenienza, gli attori avevano agito per la declaratoria di inefficacia della locazione e per la condanna dei detentori al pagamento dei frutti civili e al risarcimento del danno.
La Corte d’appello, in parziale riforma delle pronunce di prime cure, aveva rideterminato le somme dovute, condannando alcuni dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, oltre alla refusione delle spese. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione tanto le due parti già condannate in solido, quanto un terzo soggetto, con motivi incentrati, tra l’altro, sulla dedotta violazione dell’art. 754 c.c., sulla asserita natura parziaria dell’obbligazione degli eredi e su profili di extra petizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi dei ricorsi riuniti, soffermandosi in particolare sulla questione relativa al regime di responsabilità degli eredi per i debiti del proprio dante causa. Sul punto, i giudici di legittimità hanno chiarito che la disposizione di cui all’art. 754 c.c., nel prevedere che gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari “personalmente in proporzione della loro quota ereditaria per l’intero”, sancisce una regola di proporzionalità che opera esclusivamente nei rapporti tra i coeredi, al fine di ripartire il peso del debito tra gli stessi.
Nei rapporti esterni, invece, il creditore può agire nei confronti di ciascun erede per l’intero, atteso che l’obbligazione resta caratterizzata dalla solidarietà passiva. La Corte ha pertanto ritenuto corretta l’interpretazione del giudice di merito laddove aveva affermato che l’erede del debitore in solido è, nei rapporti esterni, a sua volta debitore solidale, ancorché tenuto pro quota in base alla propria quota di eredità. Ne consegue che la censura proposta dalle ricorrenti, le quali invocavano la natura parziaria dell’obbligazione ai sensi dell’art. 754 c.c., è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava realmente con la decisione impugnata e con la corretta esegesi delle norme richiamate.
Quanto agli ulteriori profili di doglianza, la Corte ha ribadito il principio per cui la censura che si fondi su atti o documenti del giudizio di merito deve indicarli specificamente nel ricorso, trascrivendone il contenuto o riassumendoli esaustivamente e precisandone la collocazione processuale, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Ha inoltre escluso che la decisione sulla quantificazione del danno potesse essere sindacata in sede di legittimità, trattandosi di valutazione in fatto correttamente motivata, e ha dichiarato inammissibili le censure avverso la liquidazione delle spese per la loro genericità.
Infine, la Corte ha respinto il motivo di ricorso relativo all’asserita extra petizione per la condanna al pagamento dei canoni di locazione, rilevando che la domanda di condanna al pagamento dei frutti civili era stata ritualmente proposta dagli attori, e ha ritenuto infondata la doglianza sull’interpretazione della clausola di disdetta del contratto, trattandosi di una valutazione ermeneutica correttamente motivata e non sindacabile in legittimità in assenza di specifica indicazione dei canoni legali di interpretazione violati. I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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