Revoca licenza commerciale su proposta prefettizia, limitato sindacato del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1666 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione commerciale, disposta dal Comune su richiesta del Prefetto ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977, è sostanzialmente vincolata, poiché l’ente locale non ha competenza autonoma in materia di ordine pubblico ma resta formalmente competente ad adottare il contrarius actus rispetto al titolo abilitativo rilasciato. Il provvedimento comunale di revoca è legittimamente motivato per relationem alla proposta prefettizia, ai provvedimenti questorili di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. e alla comunicazione di avvio del procedimento, che contenga il richiamo espresso alla richiesta della Prefettura. La reiterazione di episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, già sanzionati con la sospensione dell’attività, giustifica la revoca della licenza, essendo la misura connotata da finalità preventiva e non punitiva, svincolata dall’accertamento della colpevolezza del titolare. Il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento è soltanto esterno, circoscritto ai casi di palese abnormità, contraddittorietà o evidente carenza motivazionale.

Il Fatto

Il Comune di Bologna, su impulso della Prefettura, revocava la licenza di un pubblico esercizio e vietava la prosecuzione dell’attività, valorizzando due precedenti provvedimenti del Questore di sospensione della licenza per 5 e 30 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S., adottati a distanza di sei mesi l’uno dall’altro per episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, con abituale ritrovo di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

La società titolare dell’esercizio impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la mancata ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la sproporzione della misura, l’assenza di motivazione in ordine alle esigenze di sicurezza pubblica e l’illegittimo automatismo sanzionatorio. Con motivi aggiunti impugnava anche la nota prefettizia presupposta, lamentando il difetto di motivazione e l’impossibilità di comprendere la riconducibilità degli episodi alla propria responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la richiesta del Prefetto ex art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 ha efficacia vincolante nei confronti del Comune, il quale, pur formalmente competente a revocare le autorizzazioni rilasciate, non può compiere autonome valutazioni sull’interesse all’ordine pubblico, essendo preposta a tale tutela l’Autorità di pubblica sicurezza.

Quanto alla motivazione, la Corte ha ritenuto legittima la tecnica del richiamo per relationem: il provvedimento comunale di revoca richiamava sia i provvedimenti questorili di sospensione, sia la comunicazione di avvio del procedimento, la quale a sua volta esplicitava i presupposti e conteneva il richiamo alla richiesta prefettizia. Tale concatenazione di rinvii rendeva compiutamente ricostruibile l’iter logico che sorreggeva la misura adottata.

Nel merito, il Collegio ha evidenziato la natura non sanzionatoria ma preventiva della revoca ex art. 100, comma 2, T.U.L.P.S., la quale prescinde dall’accertamento della colpevolezza del titolare e si fonda su una valutazione oggettiva di pericolosità della situazione. In tale prospettiva, la reiterazione dei fatti a distanza di soli sei mesi dalla prima sospensione dimostrava l’insufficienza di misure meno afflittive, rendendo ragionevole e proporzionato il passaggio alla revoca.

Il sindacato del giudice amministrativo su provvedimenti ampiamente discrezionali in materia di ordine pubblico è stato individuato come sindacato esterno di legittimità, limitato alle ipotesi di palese abnormità o contraddittorietà delle conclusioni, nella specie non riscontrabili. Infine, il TAR ha rilevato come le censure relative ai provvedimenti del Questore, non impugnati in termini, fossero ormai precluse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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