Revoca licenza vigilanza privata per carenza di requisiti tecnico-organizzativi e sala operativa (C.G.A.R.S. n. 180 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di istituti di vigilanza privata, la licenza prevista dall’art. 134 del T.U.L.P.S. presuppone il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi e logistici necessari al corretto svolgimento del servizio. La condivisione della sede legale, amministrativa e della centrale operativa con altra società di vigilanza, unitamente all’impiego di una piccola apparecchiatura ricetrasmittente allocata su scaffalatura comune e di telefoni cellulari di servizio, integra la carenza dei requisiti minimi e giustifica la revoca ex art. 11 T.U.L.P.S.. Il Prefetto, in attesa del decreto ministeriale attuativo del regolamento di esecuzione, dispone di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione dell’affidabilità e della sicurezza dei servizi. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verità dei presupposti di fatto, alla coerenza logica, alla proporzionalità e alla ragionevolezza della misura.
Il Fatto
Una società cooperativa operava come istituto di vigilanza privata in forza di licenze rilasciate dal Prefetto. Dopo il trasferimento della sede legale, la Questura rilevava che la società condivideva la sede legale, quella amministrativa e la centrale operativa con altro istituto di vigilanza, riconducibile alla medesima compagine familiare.
La Prefettura contestava le carenze organizzative e tecnico-operative; le controdeduzioni della società non venivano ritenute sufficienti e il Prefetto revocava la licenza. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e la domanda risarcitoria. La società proponeva appello, insistendo sulla irrilevanza della condivisione dei locali e sull’assenza di una preventiva diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 134 del T.U.L.P.S., l’art. 136 T.U.L.P.S., l’art. 11 T.U.L.P.S. e l’art. 257 del regolamento di esecuzione. La domanda di licenza deve essere corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo e della documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi logistici e tecnici. Il compito di verificare i requisiti minimi spetta alla Prefettura, con il supporto istruttorio della Questura.
La Corte osserva che la carenza dei requisiti era stata contestata alla società anche prima del trasferimento della sede. Le ispezioni presso la nuova sede avevano confermato la condivisione dei locali e l’assenza di una centrale operativa in uso esclusivo. I collegamenti con le guardie giurate avvenivano tramite una piccola apparecchiatura ricetrasmittente collocata su una scaffalatura ove insistevano le attrezzature dell’altra società, e mediante telefoni cellulari di servizio.
Il Collegio ritiene che le controdeduzioni, improntate a una strategia imprenditoriale di contenimento dei costi, non rispondessero in modo efficace alle contestazioni di natura tecnica. Il d.m. n. 269 del 1 dicembre 2010, pur successivo al provvedimento, conferma che la sede logistica autonoma e indipendente e le linee di collegamento in uso esclusivo costituiscono requisiti indispensabili. L’allegato E dello stesso decreto impone di verificare l’operatività della centrale e l’idoneità dei sistemi di comunicazione a garantire direzione unitaria, coordinamento e assistenza del personale.
Quanto al dedotto difetto di preventiva diffida, la Corte rileva che la successione delle contestazioni aveva consentito alla società di adeguarsi. Il Prefetto, richiamando le note della Questura, ha valutato la documentazione e le argomentazioni difensive. Il provvedimento supera quindi il vaglio di razionalità, coerenza logica e proporzionalità. Respinto l’appello, resta fermo il rigetto della domanda risarcitoria e la condanna alle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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