Stabilizzazioni ex art. 20 comma 1 d.lgs. 75/2017 davanti al giudice ordinario (TAR Molise n. 203 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’esclusione di un lavoratore dalle procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Tali procedure non hanno natura concorsuale: l’Amministrazione si limita alla mera verifica dei requisiti predeterminati dalla legge, senza esercizio di alcun pubblico potere. Il discrimine rispetto alla giurisdizione amministrativa va individuato nella tipologia di procedura: solo le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell’art. 20, con valutazione comparativa e graduatoria di merito, appartengono al giudice amministrativo. La controversia che investa atti della procedura ex comma 1 è dunque devoluta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

La ricorrente, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, impugna l’avviso pubblico con cui l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise ha indetto una procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 11-bis, d.lgs. n. 75/2017. La censura investe la clausola che esclude coloro che siano già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore, nonché il modulo telematico che impone la relativa dichiarazione.

Dopo l’accoglimento in sede cautelare, con ammissione con riserva, l’Amministrazione esclude nuovamente la candidata con provvedimento fondato sulla carenza del requisito del servizio a tempo determinato presso l’ente. Avverso tale atto la ricorrente propone motivi aggiunti. In memoria l’Amministrazione eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura non concorsuale della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di giurisdizione. Muove dalla distinzione interna all’art. 20 d.lgs. n. 75/2017: il comma 1 delinea una procedura di assunzione a tempo indeterminato di personale che possieda requisiti predeterminati; il comma 2 prevede invece procedure concorsuali riservate, entro il limite del cinquanta per cento dei posti.

La prima ipotesi si risolve in una ricognizione dei requisiti di partecipazione fissati dalla legge. Non vi è spazio per valutazioni ascrivibili a una prova concorsuale né per una graduatoria di merito. Il termine “concorsuale” va quindi inteso in senso restrittivo, identificando la procedura concorsuale solo in quella caratterizzata da bando, valutazione comparativa e graduatoria finale (richiamata TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 709/2023).

Il Collegio si allinea all’orientamento regolatore delle Sezioni Unite civili n. 40953/2021: la controversia sull’esclusione del lavoratore per difetto dei requisiti prescritti dalla legge è devoluta al giudice ordinario, trattandosi di verifica di elementi del percorso assunzionale senza esercizio di pubblico potere. Nella stessa direzione Cons. Stato, sez. VI, n. 5177/2019, che ha ricondotto tali liti all’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 anche quando siano gravati i provvedimenti di rigetto dell’istanza.

Il Collegio chiarisce perché il precedente SS.UU. n. 29915/2017, invocato dalla ricorrente, non sia conferente: esso riguardava una procedura ex comma 2, rispetto alla quale opera la giurisdizione amministrativa. La conferma dell’indirizzo si rinviene in TAR Sardegna, sez. II, n. 713/2019 e nello stesso TAR Molise, sez. I, n. 277/2020, secondo cui il comma 1 non delinea una procedura concorsuale.

Applicando tali principi, il Collegio rileva che la procedura è stata indetta ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 11-bis, e non del comma 2. Lo confermano i requisiti di ammissione del bando, che richiamano il servizio a tempo determinato presso l’amministrazione procedente e l’assunzione da precedente procedura concorsuale, mentre il comma 2 si riferisce al contratto flessibile. Il bando non prevedeva prove concorsuali e la graduatoria è stata formata sul solo esame dei requisiti. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di giurisdizione, con traslatio iudicii ex art. 11 cod. proc. amm. entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate per la natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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