Nessuna elusione del giudicato sull’affidamento di servizi aggiuntivi H12 notturni (TAR Lombardia n. 2175 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non integra elusione del giudicato l’indizione, da parte della stazione appaltante, di una procedura per l’affidamento di un servizio H12 notturno aggiuntivo rispetto a quello già oggetto di convenzione, ove tale prestazione si collochi al di fuori del lotto aggiudicato e non ne alteri l’assetto. L’effetto conformativo della sentenza di annullamento si esaurisce nel divieto di inversione tra le prestazioni di lotti distinti e nell’obbligo di affidare mediante nuova gara i servizi diversi da quelli aggiudicati. Le ulteriori prestazioni, estranee all’oggetto della convenzione, restano nella discrezionalità dell’amministrazione e non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza, dovendosi procedere alla conversione del rito per l’esame delle censure di illegittimità.
Il Fatto
La ricorrente, operatore del settore dell’elisoccorso, ha promosso giudizio di ottemperanza alle sentenze con cui il TAR Lombardia, confermato dal Consiglio di Stato, aveva annullato la delibera con cui l’azienda regionale aveva invertito la collocazione dei servizi H24 e H12 tra i lotti della convenzione per l’elisoccorso. Un primo giudizio di ottemperanza si era concluso con l’accoglimento e aveva imposto la cessazione degli effetti degli atti di trasposizione e l’indizione di una gara per il servizio sulla base di Brescia.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato la delibera con cui l’azienda aveva indetto una consultazione preliminare di mercato e affidato in via negoziata esclusiva il servizio H12 notturno presso la base di Caiolo, nonché l’avviso del giorno successivo. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la delibera con cui era stata indetta una gara aperta e, contestualmente, una procedura negoziata senza bando per il medesimo servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata delle due coppie di pronunce intervenute. La prima ha stabilito che l’annullamento dell’inversione tra i servizi dei due lotti comportava il divieto di trasporre il servizio H24 del primo lotto su una base del secondo e, specularmente, di estendere a H24 il servizio H12. Il Consiglio di Stato ha precisato che l’effetto conformativo consiste nell’impossibilità di adottare provvedimenti di inversione e che l’eventuale servizio ridotto per Brescia avrebbe richiesto un nuovo contratto, estraneo alla convenzione.
La seconda coppia di pronunce ha disposto la cessazione degli effetti degli atti di trasposizione e la nullità della delibera di presa d’atto, ma non ha introdotto obblighi conformativi nuovi o diversi rispetto ai primi. Il Tribunale sottolinea che la vicenda verte sul rapporto tra procedura di gara e contratto di appalto e sulle conseguenze della violazione del principio di necessaria corrispondenza tra i due.
Su questa base il Collegio esamina la delibera impugnata con il ricorso introduttivo. Il servizio oggetto dell’affidamento ricade nel secondo lotto della convenzione, che prevedeva il servizio H12 presso le basi di Bergamo, Milano e Sondrio. L’affidamento di un servizio H12 notturno aggiuntivo non si scontra con il giudicato, perché non risulta che l’amministrazione abbia indetto una gara per un servizio già coperto dal contratto: si tratta di ulteriori dodici ore per coprire il servizio notturno. Prestazioni estranee al lotto non integrano quindi alcun contrasto con il giudicato. Analoga conclusione vale per l’avviso relativo alla locazione dell’hangar, accessorio al contratto per il servizio notturno e anch’esso fuori dal perimetro del giudicato.
Quanto ai motivi aggiunti, la gara impugnata ha lo stesso contenuto dell’avviso ed è prodromica a un affidamento negoziato intermedio nelle more della gara aperta. Avendo a oggetto un servizio H12 notturno aggiuntivo rispetto a quello della convenzione, nell’ambito della quale è attivo il servizio diurno presso la medesima base, non sussiste violazione del giudicato. Le domande di ottemperanza sono pertanto respinte. Per l’esame delle censure di illegittimità proposte in via subordinata il Collegio dispone la conversione del rito in ordinario di cognizione e rinvia la trattazione a istanza dell’interessata, compensando le spese per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.