Divieto di detenzione armi e remissione della querela: autonomo giudizio prefettizio (C.G.A.R.S. n. 181 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La remissione della querela non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare autonomamente i fatti ai fini del divieto di detenzione di armi, poiché essa incide solo sulla procedibilità del reato e lascia integro il potere amministrativo di accertamento sull’affidabilità del soggetto. Il giudizio prefettizio in materia di armi è espressione di ampia discrezionalità e non richiede la prova della pericolosità sociale attuale, ma una prognosi di verosimiglianza sul pericolo di abuso delle armi, fondata sulla buona condotta e sull’assoluta affidabilità del richiedente. La motivazione del diniego può sorreggersi anche su un singolo episodio, purché esso riveli una condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, ancorché non recente.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia. Nell’ottobre 2015 veniva destinatario di una denuncia-querela per atti persecutori, ingiuria, minaccia e danneggiamento; i Carabinieri disponevano in via cautelativa il ritiro delle armi e invitavano la Prefettura ad adottare il divieto di detenzione. La querela veniva rimessa circa un mese dopo e il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione, concessa perché era venuta meno la condizione di procedibilità.

Con decreto dell’8 febbraio 2016 la Prefettura vietava la detenzione di armi; la Questura, nelle more, revocava la licenza di porto. Le ripetute istanze di revoca venivano respinte, da ultimo con la nota del 18 agosto 2020 oggetto di impugnazione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso e la parte soccombente proponeva appello, contestando il difetto di istruttoria e di motivazione e l’omessa considerazione della remissione della querela e del successivo contegno corretto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’asserito difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Il fulcro della doglianza è che la Prefettura avrebbe dato rilievo determinante a una querela risalente al 2015 e prontamente rimessa, senza considerare l’assenza di ulteriori illeciti.

La risposta muove da un principio già affermato dal Cons. St. sez. III n. 8393 del 2023: la remissione di querela non vale a escludere l’avvenuta commissione del fatto, perché influisce solo sulla procedibilità e lascia inalterata la necessità di una valutazione autonoma da parte dell’autorità amministrativa. Diversa è la finalità del processo penale, orientato alla repressione, rispetto al controllo preventivo sulla disponibilità delle armi.

Il Collegio sottolinea che l’archiviazione era motivata unicamente dal venir meno della condizione di procedibilità, mentre il Pubblico Ministero non aveva omesso di rilevare che dalla querela apparivano astrattamente configurabili i reati denunciati. I fatti descritti nella nota dei Carabinieri assumono quindi un particolare disvalore e risultano nella sostanza non smentiti; la difesa erariale richiama il contesto di vulnerabilità della persona offesa e la frequenza di analoghe remissioni.

Tali fatti costituiscono valido presupposto del giudizio prognostico negativo. L’autorità di pubblica sicurezza valuta il pericolo di abuso delle armi secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma un attendibile grado di verosimiglianza. Il giudizio mira a certificare l’assoluta affidabilità e la buona condotta, non l’attuale pericolosità sociale, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 440 del 1993 sulla maggiore penetranza del controllo in materia di armi.

Da ciò deriva che la motivazione può fondarsi anche su un singolo episodio, purché esso dia conto di una condotta potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, ancorché non recentissima. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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