Attivazione della Carta docente su sentenza del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 5242 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce titolo esecutivo, la cui inottemperanza può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. In sede di ottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato, attivando la Carta e corrispondendo le somme liquidate a titolo di spese di lite all’avvocato antistatario, nei termini perentori fissati. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere omessa in ragione della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali e delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli di bilancio.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione in suo favore e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione, non aveva trovato esecuzione nel termine dilatorio di centoventi giorni, sicché il ricorrente e il suo difensore, quale procuratore antistatario, avevano proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.

Nel merito, non essendo controverso che la sentenza non avesse ancora trovato esecuzione, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere attivando la Carta elettronica per l’importo riconosciuto e corrispondendo le somme dovute all’avvocato antistatario a titolo di spese di lite, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Tribunale ha escluso la fissazione della penalità di mora, richiamando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le specifiche difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio. Ha però nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, senza liquidazione di compenso per tale attività.

Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente ed espressa distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

L’accoglimento del ricorso ha comportato la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, con l’ordine di attivare la Carta elettronica e di corrispondere le somme liquidate e distratte, nonché la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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