Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio carta docente (TAR Marche n. 386 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e le ordina di dare esecuzione integrale al giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. Ove l’inerzia perduri, è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, per il compimento degli atti necessari all’esecuzione. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnare le somme liquidate per gli anni scolastici di riferimento, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza, notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. L’Amministrazione non ha eseguito il titolo. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente. All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notificazione della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Sussiste dunque il presupposto temporale per l’azione di ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all’Amministrazione un termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Nel caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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