Divieti comunali sui sottoservizi annullati se ledono il servizio elettrico (TAR Marche n. 1011 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di distribuzione dell’energia elettrica costituisce servizio pubblico essenziale, qualificato come di priorità nazionale e svolto in regime di concessione statale; le prerogative degli enti locali in materia di gestione del territorio e di disciplina degli interventi sul suolo pubblico devono essere esercitate senza pregiudicare la continuità e la sicurezza del servizio elettrico, pena la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento. È illegittimo il divieto assoluto e immotivato di rilascio di nuove autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico nelle vie interessate da lavori di asfaltatura, potendo l’interesse alla tutela del manto stradale essere soddisfatto con misure meno invasive, quali la programmazione concordata degli interventi o specifiche modalità di ripristino. È altresì illegittimo l’obbligo, non supportato da alcuna norma, di porre interamente a carico del concessionario i costi per la messa in quota dei pozzetti/chiusini, trattandosi di intervento funzionale all’esecuzione dei lavori comunali e non all’esercizio del servizio; agli operatori di servizi pubblici essenziali non possono essere imposti oneri patrimoniali non espressamente previsti dalla legge. La previsione di invalidità delle autorizzazioni già rilasciate, senza valutazione delle specificità di ciascuna occupazione, integra una forma di decadenza illegittima per violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica impugnava la comunicazione con cui il Comune annunciava l’inizio di lavori di asfaltatura in alcune vie, imponendo al gestore l’obbligo di eseguire la messa in quota dei pozzetti/chiusini delle proprie condotte e stabilendo che, a far data da un certo giorno, non sarebbero state più rilasciate autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico e che quelle già rilasciate non sarebbero state più valide dopo l’esecuzione dei lavori.
La ricorrente contestava la legittimità delle determinazioni, deducendo la carenza di potere, la violazione dei principi di proporzionalità e di legalità, nonché la lesione della continuità del servizio essenziale. Il Comune non si costituiva in giudizio e non ottemperava all’ordinanza presidenziale che ne disponeva il deposito di una relazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, vertendo entrambi sulla illegittimità del divieto assoluto di nuove autorizzazioni e sull’obbligo di messa in quota dei pozzetti a carico del concessionario.
Premesso che l’attività di distribuzione dell’energia elettrica è servizio pubblico essenziale svolto in regime di concessione statale ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 79/1999 e dell’art. 1, comma 2, lett. c), legge 239/2004, il TAR ha affermato che le prerogative degli enti locali devono essere esercitate senza precludere o rendere eccessivamente oneroso l’esercizio del servizio. Il divieto assoluto, privo di motivazione e adottato senza istruttoria, è stato ritenuto affetto da eccesso di potere per sviamento e sproporzionato rispetto all’interesse alla tutela del manto stradale: misure meno invasive, come la programmazione concordata degli interventi, sarebbero state sufficienti.
Quanto all’obbligo di messa in quota dei pozzetti, il TAR ha rilevato la violazione del principio di legalità sostanziale: la pretesa di porre i costi interamente a carico del concessionario non trova fondamento in alcuna norma o nei provvedimenti autorizzativi. L’intervento è funzionale ai lavori di asfaltatura, non all’esercizio del servizio; dirimente il principio desumibile dall’art. 54 d.lgs. 259/2003, secondo cui agli operatori di servizi pubblici essenziali non possono essere imposti oneri patrimoniali non previsti dalla legge.
Fondato anche il terzo motivo: la previsione di invalidità delle autorizzazioni già rilasciate integra una forma di decadenza disposta senza valutazione delle specificità delle occupazioni e in assenza dei relativi presupposti, in violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento.
Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento impugnato; rigettata la domanda di condanna alla restituzione delle somme per mancata prova degli esborsi, e compensate le spese di lite.
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Nota della Redazione
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