Revoca del nulla osta per inerzia della P.A. e partecipazione procedimentale (TAR Campania n. 5508 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dopo un lungo periodo di inerzia dell’Amministrazione, quando questa non abbia tempestivamente convocato il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e non abbia dato prova dell’effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali. La condotta omissiva conculca le prerogative di partecipazione procedimentale e incide sul processo decisionale dell’Autorità, che avrebbe potuto assumere esiti diversi ove avesse osservato i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa. A fronte di un principio di prova documentale sulla sussistenza dei requisiti, la mancata considerazione nel merito delle allegazioni del ricorrente integra eccesso di potere e impone l’annullamento dell’atto, con nuovo obbligo di convocazione per la certazione dei presupposti del contratto di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva il 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato e faceva ingresso regolare nel territorio nazionale. L’Amministrazione rimaneva tuttavia inerte, omettendo la convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Con provvedimento del 2 ottobre 2025, la Prefettura revocava il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto e per la carenza della documentazione necessaria, ossia l’asseverazione e la verifica di indisponibilità della manodopera. Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché eccesso di potere per pretermissione delle garanzie procedimentali. Costituitasi l’Amministrazione per il rigetto, la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, richiamando le statuizioni già rese in sede interinale, rispetto alle quali non ravvisa ragioni per deflettere. Il giudizio positivo investe il nucleo delle censure relative alla partecipazione procedimentale.
Tre gli elementi valorizzati. L’ingresso in Italia è avvenuto optimo iure, in forza di nulla osta regolarmente rilasciato. L’Amministrazione ha serbato inerzia, non provvedendo a convocare tempestivamente il datore di lavoro e il ricorrente per la definizione del procedimento. Il lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la revoca è consistente.
Tale condotta, unita alla mancata prova dell’effettiva notificazione degli atti endoprocedimentali, ha conculcato le prerogative di partecipazione del ricorrente e del suo datore di lavoro. L’Autorità avrebbe potuto pervenire a conclusioni di segno diverso ove, in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità, avesse atteso ancora qualche tempo e compulsato rettamente le parti, considerata l’inusitata dilatazione della durata del procedimento non ascrivibile al ricorrente.
Nel merito, il ricorrente ha fornito un principio di prova circa l’esistenza dei requisiti condizionanti l’esito positivo della procedura, la capacità economica e finanziaria del datore di lavoro e la plausibilità del computo della capacità assunzionale riferito ai lavoratori che abbiano effettivamente fruito del nulla osta. A fronte di allegazioni puntuali, l’Amministrazione non ha opposto alcuna considerazione nel merito, limitandosi a rimarcare la mancata trasmissione dell’asseverazione all’ITL.
Di qui la ragionevolezza della pretesa a una nuova convocazione, finalizzata alla certazione dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorso è quindi accolto e la determinazione impugnata annullata, con compensazione delle spese in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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