Revoca nulla osta al lavoro per omessa produzione documentale (TAR Sicilia n. 901 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prevista dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 (convertito con legge n. 122/2022), non è circoscritta alle sole fattispecie impeditive tipizzate dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998, ma si estende a ogni ipotesi di mancanza dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero. A dispetto del nomen iuris, essa non costituisce esercizio del potere di autotutela ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma fattispecie di decadenza accertativa: espressione di un potere vincolato di controllo dei presupposti del provvedimento ampliativo. Ne consegue che la mancata produzione dei documenti richiesti in sede di soccorso istruttorio, in violazione del dovere di collaborazione ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, integra autonoma ragione di revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore agricolo e datore di lavoro, ha impugnato sette provvedimenti con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva revocato altrettanti nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati il 21 dicembre 2023 in favore di lavoratori stranieri a seguito di istanze presentate nell’ambito del decreto-flussi vigente ratione temporis. I provvedimenti, identici nella formulazione, si fondavano su due ragioni concorrenti: il “parere ostativo” dei componenti dello Sportello e la carenza documentale o il mancato riscontro alla nota di interlocuzione procedimentale del 14 maggio 2024.
Il ricorrente ha dedotto la tassatività delle cause ostative e il carattere apparente della motivazione, richiamata per relationem a un parere non reso disponibile. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva, per essere il provvedimento ascrivibile alla Regione. Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tar ha disatteso l’eccezione di rito, osservando che nei provvedimenti non emerge alcun elemento formale indicativo della provenienza regionale. L’intesa istituzionale del 2006 tra Ministero dell’Interno e Regione non deroga alla competenza che l’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 assegna allo Sportello unico, articolazione del Ministero. La Prefettura è dunque munita di legittimazione passiva.
È stata poi dichiarata l’ammissibilità del ricorso cumulativo, per la piena identità di contenuto e apparato motivazionale degli atti, tutti scaturenti dalla medesima istanza del datore di lavoro. Nel merito, il Collegio ha respinto entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente.
Il Tar ha richiamato l’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, che affidano allo Sportello la verifica della regolarità, completezza e idoneità della documentazione. Ha quindi escluso che la revoca sia limitata ai reati ostativi e alle altre ipotesi tipizzate, estendendola a ogni carenza dei requisiti, come la capacità economico-finanziaria del datore o l’asseverazione del consulente del lavoro.
La Corte ha qualificato la revoca come decadenza accertativa, non già autotutela discrezionale: il potere è vincolato al controllo dei presupposti, poiché diversamente la procedura eccezionale che posticipa le verifiche si presterebbe a facili elusioni del sistema dei flussi.
Infine, il Collegio ha applicato il principio del provvedimento plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola giustificazione per sorreggere l’atto. La ragione documentale resiste al gravame, poiché il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la nota e la comunicazione di avvio, senza riscontrarle né integrare la documentazione, neppure in giudizio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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