Il voto numerico della prova orale non necessita di motivazione analitica se i criteri sono predeterminati (TAR Lazio n. 10914 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della prova orale in un concorso pubblico può essere legittimamente espressa con un voto numerico, senza necessità di motivazione analitica, purché la commissione esaminatrice abbia predeterminato i criteri di massima nella prima riunione, come previsto dall’art. 12 d.P.R. n. 487/1994. La motivazione numerica è fungibile con quella descrittiva, trattandosi di due forme espressive, sintetica e analitica, delle ragioni del giudizio. Non è configurabile una violazione dell’obbligo di anonimato per la prova orale, la cui natura e modalità di svolgimento non consentono l’applicazione della regola prevista dall’art. 14 d.P.R. n. 487/1994, riservata alla prova scritta.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, impugnava il giudizio negativo espresso all’esito della prova orale, con attribuzione del voto di 5,10/10. Con i motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione alla graduatoria finale di merito approvata con decreto del 5 giugno 2023, deducendo tre ordini di censure: la carenza di motivazione e istruttoria della valutazione, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la violazione dell’obbligo di anonimato previsto dall’art. 14 d.P.R. n. 487/1994.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure sollevate. In primo luogo, il Collegio ha accertato che la commissione esaminatrice aveva correttamente individuato i criteri di massima nel verbale n. 101/2022, stabilendo che la valutazione del colloquio sarebbe avvenuta tenendo conto di aspetti sostanziali e formali delle risposte, come la padronanza dell’argomento, la chiarezza espositiva e l’uso appropriato della terminologia.
La Corte ha quindi escluso la violazione degli artt. 12 e 15 d.P.R. n. 487/1994, osservando che le norme regolamentari non impongono la formulazione di un giudizio sintetico descrittivo in luogo del voto numerico. La motivazione espressa in forma numerica è stata ritenuta pienamente fungibile con quella descrittiva, trattandosi di due modalità espressive equivalenti, purché la votazione sia agevolmente riconducibile ai criteri predeterminati dalla commissione e non presenti contraddizioni evidenti rispetto agli stessi.
Il Collegio ha inoltre richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova orale non richiede la predeterminazione di criteri speciali ulteriori rispetto a quelli consueti della pertinenza, della correttezza linguistica e della capacità di organizzazione degli argomenti, criteri che nella specie erano stati comunque formalizzati nel verbale della commissione.
Infine, la Corte ha disatteso la censura relativa alla violazione del principio di anonimato, rilevando che la natura della prova orale e le sue modalità di svolgimento non consentono l’applicazione della regola prevista per la prova scritta. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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