Revoca del nulla osta e obbligo di valutare le memorie del datore (TAR Toscana n. 1532 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è illegittima quando l’Amministrazione omette di valutare le memorie e i documenti pertinenti prodotti dal datore di lavoro nel corso del procedimento. Il diritto di partecipazione procedimentale, sancito dall’art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, impone all’Amministrazione l’obbligo di esaminare i contributi difensivi che incidono sui presupposti del provvedimento, tra cui la capacità economica del datore e la regolarità contributiva attestata dal DURC. L’eventuale irrilevanza di tali elementi ai fini della decisione deve essere specificamente giustificata in motivazione, in ossequio all’art. 3 legge n. 241/1990. La loro omissione integra altresì la violazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Le difese dell’Amministrazione prive di supporto istruttorio sono inattendibili.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale attiva nel settore agricolo, presentava nel dicembre 2023 istanze per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore di quattordici lavoratori extracomunitari. I nulla osta venivano rilasciati attraverso la procedura semplificata di cui agli artt. 42 e ss. d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022. Con decreti del 29 luglio 2024 la Prefettura di Siena revocava tutti i nulla osta, contestando la capacità economica dell’azienda, l’esposizione debitoria e la mancanza di garanzie sul costo del lavoro.

Ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento, il difensore del ricorrente trasmetteva una nota con dichiarazione fiscale, fatturato, conto economico e DURC regolare. I provvedimenti di revoca non menzionavano tale documentazione, affermando che il richiedente non aveva prodotto elementi utili al riesame. Il ricorrente impugnava quindi i decreti davanti al TAR Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal rilievo centrale: la Prefettura non ha preso in considerazione i contributi documentali e difensivi forniti dal ricorrente nel corso del procedimento. Nelle revoche manca ogni riferimento al DURC e ai dati reddituali e di fatturato portati all’attenzione dell’Amministrazione.

Il Tribunale qualifica tale omissione come violazione del diritto alla partecipazione procedimentale, in particolare dell’art. 10, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione l’obbligo di valutare le memorie e i documenti pertinenti all’oggetto del procedimento. I contributi riguardavano elementi fondamentali ai fini del contenuto del provvedimento, attinenti all’ammontare del reddito e del fatturato del datore di lavoro e alla regolarità della posizione contributiva.

Data la novità e la rilevanza dei dati portati a conoscenza della P.A., l’eventuale ritenuta non utilità ai fini di una definizione favorevole al privato avrebbe dovuto essere giustificata specificamente in motivazione. Ne deriva la lesione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’obbligo motivazionale ivi sancito. L’omessa considerazione della documentazione viola inoltre la disposizione di principio dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede.

Il Collegio esamina poi le difese della resistente, che aveva invocato un parere dell’Ispettorato del Lavoro, un rendiconto INPS, cartelle esattoriali e richieste di rateizzazione. Di tutti questi elementi la parte resistente non ha depositato alcuna documentazione probatoria. Le deduzioni difensive sono pertanto prive di supporto istruttorio e risultano inattendibili. La circostanza che il DURC positivo fosse stato definito privo di rilevanza sostanziale resta parimenti sfornita di prova contraria.

Assorbiti gli ulteriori profili di censura per ragioni di continenza ed economia processuale, il ricorso è accolto con annullamento dei decreti impugnati. È fatta salva la riedizione del potere amministrativo nell’osservanza di quanto statuito. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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