DASPO sportivo: i furti in autogrill non integrano i presupposti di legge (TAR Trentino-Alto Adige n. 247 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 ha natura sanzionatoria e le fattispecie che ne consentono l’adozione sono tassative, non suscettibili di applicazione analogica. La misura può essere disposta, ai sensi della lett. a), nei confronti di chi è denunciato per fatti di violenza su persone o cose posti in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive, oppure, ai sensi della lett. b), di chi abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. Ai sensi della lett. c) rilevano solo i reati specificamente elencati. Il furto aggravato dalla sola circostanza della pluralità delle persone, privo di violenza sulle cose o sulle persone e non connotato da intimidazione, non integra alcuno di tali presupposti e non legittima il provvedimento questorile.
Il Fatto
La Questura di Bolzano adottava nei confronti di un minore un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni di hockey su ghiaccio e alle manifestazioni organizzate dalle federazioni facenti capo al CONI, oltre che ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi. Il presupposto era il deferimento del giovane all’autorità giudiziaria per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 5), cod. pen., commesso insieme ad altri al rientro da un incontro di campionato internazionale, presso il punto ristoro di un’area di servizio.
Il ricorrente, rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale, impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la non riconducibilità della condotta alle fattispecie tipizzate, il difetto di pericolosità per l’ordine pubblico, l’assenza di collegamento con la manifestazione sportiva, la genericità delle prescrizioni e l’eccessiva durata della misura. Si costituivano il Ministero dell’Interno e la Questura, chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, incentrati sull’insussistenza dei presupposti. Muove dalla struttura dell’art. 6 della legge n. 401/1989, che individua quattro categorie di destinatari: i denunciati per violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; quanti abbiano tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione; i denunciati o condannati per i reati specificamente elencati; gli indiziati di reati con finalità di terrorismo.
Il fatto contestato è un furto aggravato dalla sola pluralità delle persone. Esso, pur penalmente rilevante, non rientra nell’elencazione tassativa della lett. c). Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’elenco dei comportamenti va considerato tassativo, citando Cons. Stato, sez. VI, n. 2847 del 2009, nonché i precedenti delle sezioni romane e di Brescia.
Quanto alle lett. a) e b), il TAR sottolinea che anche tali fattispecie vanno lette in senso stretto, in ragione della natura sanzionatoria della misura, principio affermato da TAR Lombardia, Brescia, n. 354 del 2017. La giurisprudenza richiede comportamenti concreti e attuali dai quali desumere un indice di pericolosità. Nel caso di specie manca qualsiasi elemento di violenza o intimidazione: il dipendente dell’autogrill ha escluso atteggiamenti aggressivi e non si era nemmeno accorto degli ammanchi; non risultano presenti soggetti vulnerabili.
Il Collegio esclude inoltre che sia contestata la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625, n. 2), cod. pen., non ravvisandosi alcun carattere violento della condotta. Richiama il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, che non aveva convalidato l’obbligo di presentazione per la medesima fattispecie. Reputa inconferente il precedente di Cass. n. 5173/2024, relativo a un soggetto che aveva vanificato gli sforzi del personale realizzando un quid pluris rispetto al mero furto.
Accertata l’insussistenza dei presupposti, il TAR annulla il provvedimento, dichiarando superflua l’indagine sul nesso con la manifestazione sportiva. L’accoglimento assorbe il quarto e il quinto motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese di giudizio sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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