Accesso difensivo e onere di specificare il nesso di strumentalità necessaria (TAR Calabria n. 1533 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990, il richiedente deve dedurre e rappresentare in modo puntuale e specifico, già nell’istanza di ostensione, le finalità dell’accesso, così da consentire all’amministrazione il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale controversa. Non è sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo pendente o ancora instaurando. L’amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull’influenza o decisività del documento nel giudizio presupposto, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, o di esercizio pretestuoso dell’accesso. Resta fermo che l’onere di allegazione e prova del carattere necessario del documento grava sulla parte interessata.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate e impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, ha presentato istanza di accesso per ottenere copia di atti relativi a un soggetto terzo sottoposto a controllo incrociato. L’accertamento a suo carico si fondava, infatti, sugli esiti di quel controllo, dal quale sarebbe emersa l’inesistenza delle operazioni sottostanti ad alcune fatture emesse.

La documentazione richiesta riguardava gli atti di recupero delle maggiori ritenute e gli atti di irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione assunti dall’Ufficio nei confronti del terzo controllato. L’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’istanza, ravvisando il difetto del nesso di strumentalità e il carattere meramente esplorativo della richiesta. Il ricorrente ha impugnato il diniego, invocando la funzionalità della documentazione alla propria difesa nel giudizio tributario e in quello penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la pretesa nell’alveo dell’accesso difensivo e richiama l’art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il parametro interpretativo è individuato nell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui le finalità dell’accesso devono essere esplicitate in modo specifico nell’istanza, per consentire all’amministrazione di valutare la strumentalità necessaria tra documentazione e situazione finale.

Il Tribunale sottolinea il corollario di tale impostazione: né l’amministrazione detentrice né il giudice amministrativo possono compiere valutazioni anticipate sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio presupposto, apprezzamento riservato all’autorità giudiziaria investita della questione. Resta salvo il solo caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento, sintomo di un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.

Applicando tali coordinate, il Collegio verifica se l’istanza sia stata sufficientemente motivata in ordine alla necessità della documentazione. La risposta è negativa: il ricorrente non ha chiarito quali ulteriori elementi potrebbe trarre, per la difesa nel giudizio tributario, dalla conoscenza degli atti di recupero e di irrogazione delle sanzioni adottati nei confronti del terzo controllato. La contestazione dell’avviso verte sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, mentre il riferimento al giudizio penale è appena accennato nel ricorso.

Il Tribunale rileva che l’interesse del ricorrente appare riconducibile, allo stato, a un mero interesse di fatto a ottenere informazioni sui provvedimenti assunti dall’Agenzia verso i terzi, ovvero a sollecitarne l’adozione, come traspare dal richiamo alle dichiarazioni integrative degli anni 2015 e 2016. Su tale premessa, il diniego dell’amministrazione risulta immune dalle censure, perché sorretto dalla corretta applicazione dell’onere di allegazione gravante sull’istante.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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