Insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro per il nulla osta Flussi 2023 (TAR Lombardia n. 1175 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, nell’ambito delle procedure di ingresso per lavoro subordinato di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2023, deve essere effettuata con riferimento al reddito imponibile o al fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio precedente la presentazione dell’istanza, non potendosi considerare annualità successive a tale momento. Il requisito reddituale, pari a non meno di euro 30.000,00 annui, deve essere posseduto in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, con la conseguenza che il dato reddituale va ripartito in ragione del numero delle richieste presentate. La motivazione del provvedimento di revoca del nulla osta può essere integrata dalle circolari ministeriali richiamate e risulta legittima anche senza una specifica allegazione dell’amministrazione circa l’avvenuta positiva definizione di altre domande presentate dal medesimo datore.
Il Fatto
Il ricorrente, in data 2.12.2023, presentava istanza di nulla osta per lavoro subordinato non stagionale in favore di un cittadino straniero, nell’ambito della procedura cd. Flussi di cui al D.P.C.M. del 27 settembre 2023, unitamente ad altre due richieste per altrettanti lavoratori.
Lo Sportello unico per l’immigrazione rilasciava il nulla osta in data 4.2.2024 ai sensi dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022. Tuttavia, in sede di convocazione, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca per carenze documentali e insufficienza reddituale del datore di lavoro, come attestato dall’asseverazione. Nonostante l’integrazione documentale, il nulla osta veniva revocato in data 28.10.2024 per insufficienza della capacità economica dell’azienda.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato l’art. 9 del D.M. 27.5.2020, come specificato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022, che condiziona l’ammissione alla procedura all’attestazione di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a euro 30.000,00 annui, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. La circolare precisa, inoltre, che tale capacità va verificata “in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere”.
Nella fattispecie, l’asseverazione prodotta in sede procedimentale attestava un fatturato e un reddito d’esercizio per l’annualità 2022 pari a euro 29.958, inferiore alla soglia richiamata, e un reddito riferito all’anno 2023 pari a euro 45.903,38. Il Collegio ha osservato che, da un lato, il reddito dell’anno 2022 è insufficiente; dall’altro, il dato del 2023 riguarda un’annualità successiva a quella di presentazione della domanda e non può essere considerato ai fini della verifica. In ogni caso, anche volendo considerare tale importo, lo stesso risulterebbe insufficiente per l’assunzione di due lavoratori, come risultante dall’asseverazione, tenuto conto che la capacità economica deve essere valutata pro capite.
La circostanza, emersa solo in giudizio, che il ricorrente avesse presentato tre richieste di nulla osta, con positiva definizione per uno solo sulla base dell’ordine cronologico, ha ulteriormente avvalorato la legittimità del provvedimento di revoca del nulla osta.
Il Tribunale ha quindi escluso il lamentato difetto di motivazione, in quanto il percorso motivazionale del provvedimento impugnato era agevolmente ricostruibile dagli atti istruttori e dal riferimento alle circolari ministeriali, che risultano conosciute dallo stesso ricorrente. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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