Revoca del nulla-osta per lavoro: irrilevanti le omissioni del professionista incaricato (TAR Toscana n. 720 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla-osta per lavoro subordinato può essere revocato quando il datore di lavoro non abbia integrato la documentazione richiesta dall’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dalle circolari applicative, in particolare l’asseverazione e il certificato di idoneità alloggiativa o l’impegno a produrlo. Il datore di lavoro non può invocare, per sottrarsi agli effetti della revoca, la condotta omissiva del professionista che egli stesso ha incaricato di gestire la pratica: le conseguenze della scelta del mandatario ricadono sul mandante. Ne deriva che non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio procedimentale quando i recapiti indicati in domanda, e quindi il luogo di notifica del preavviso di revoca, siano quelli del professionista incaricato. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni addotte è sufficiente a sorreggere la revoca.
Il Fatto
Una società datrice di lavoro presenta allo Sportello Unico Immigrazione dell’UTG-Prefettura di Firenze un’istanza di nulla-osta per lavoro subordinato in favore di un lavoratore. Il nulla-osta viene rilasciato nel maggio 2024. In seguito, l’Amministrazione invia un preavviso di revoca, corredato dal parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Decorso il termine senza riscontro, la Prefettura emette il provvedimento di revoca. La società impugna il decreto davanti al TAR Toscana.
La ricorrente deduce due ordini di censure: di non aver mai avuto notizia del preavviso, perché le comunicazioni erano state inviate ai recapiti del professionista incaricato; e di non poter essere penalizzata per le irregolarità commesse da tale professionista. Il TAR, con le ordinanze cautelari n. 493 e n. 573 del 2025, aveva dapprima ordinato all’Amministrazione di depositare una relazione e poi accolto la domanda, fissando l’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è plurimotivato: esso si fonda sia sulla ritenuta illegittimità della prassi del distacco dei lavoratori, sia sulla mancata integrazione documentale. Quest’ultima costituisce una ragione autonoma e sufficiente a sostenere la revoca.
Il TAR precisa che l’omissione documentale è pacifica e persiste nel corso del giudizio. Con riguardo all’asseverazione, la stessa ricorrente ammette che il professionista incaricato aveva trasmesso un documento relativo ad altro lavoratore. Quanto all’alloggio, manca la documentazione richiesta dall’art. 22 del TUI e dalle circolari applicative.
Il Collegio esclude che la ricorrente possa essere salvaguardata dalle omissioni del soggetto che essa stessa aveva incaricato di gestire la pratica. La scelta del mandatario comporta l’imputazione delle relative conseguenze in capo al mandante, secondo un criterio di responsabilità per la scelta compiuta.
Per la stessa ragione, il TAR esclude la violazione del contraddittorio. I recapiti inseriti in domanda erano quelli del professionista, sicché il preavviso di revoca è stato correttamente notificato in quel luogo. La ricorrente imputa a sé le conseguenze della propria scelta organizzativa.
Il ricorso viene quindi respinto. Le spese di lite sono compensate, in considerazione della fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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