Verbale unico INAIL e INPS: giurisdizione del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 719 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie promosse dal datore di lavoro avverso il verbale unico di accertamento che contesti un addebito per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. La circostanza che il verbale irroghi sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981 non radica la giurisdizione amministrativa. Parimenti, la contestazione della misura contributiva INAIL involge la lesione del diritto soggettivo del datore di lavoro a versare contribuzioni conformi a legge, con conseguente devoluzione al giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo si dichiara ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con rimessione delle parti davanti al giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente impugna davanti al TAR Toscana il verbale unico di accertamento e notificazione redatto dagli ispettori dell’ITL e dell’INAIL, con il quale le si contesta la violazione dell’art. 39, commi 1, 2 e 7, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008 e da ultimo modificato dall’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 151/2015, con applicazione delle sanzioni amministrative ivi indicate.

Si costituiscono in giudizio l’ITL, l’INAIL e l’INPS, che eccepiscono in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove da un rilievo di carattere generale: il verbale impugnato irroga sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981 e, per tale materia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

La conclusione è confermata dall’esame dei profili di competenza dei singoli enti. Quanto all’INAIL, l’Istituto ha dedotto che con il verbale venivano contestate inadempienze a seguito delle quali erano stati corrisposti premi INAIL inferiori al dovuto. Ne deriva che le controversie promosse dal datore di lavoro nei confronti dell’INAIL, aventi ad oggetto la contestazione della misura contributiva, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, deducendosi in sostanza la lesione del diritto soggettivo del datore di lavoro a pagare contribuzioni conformi a legge.

Quanto all’INPS, l’Istituto ha precisato che le irregolarità e omissioni contributive accertate potranno essere oggetto di recupero con una successiva attività di quantificazione e contestazione. Anche per tali profili si versa dunque in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, come tale rimessa al giudice ordinario.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la controversia avente ad oggetto — come nella specie — il verbale di accertamento di un addebito per contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, citando in proposito Cons. Stato, sez. I, n. 1780 del 2020, Cass. civ., sez. un., n. 19523 del 2018 e Cons. Stato n. 2506 del 2024.

Su tali basi il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono integralmente compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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