Ordinanza di demolizione per abuso edilizio, repressione doverosa senza motivazione rafforzata (TAR Campania n. 444 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione ha natura di atto vincolato: non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti, né alcuna motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo, essendo sufficiente l’individuazione degli abusi commessi. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. Il carattere vincolato del provvedimento rende superfluo anche l’avviso di avvio del procedimento, salvo ipotesi residuali. La compatibilità astratta del manufatto con la destinazione di zona non rileva se non è proposta istanza di sanatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui l’Area Tecnica del Comune ha ingiunto la demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo abilitativo e il ripristino dello stato dei luoghi. L’atto richiama, nella parte motiva, gli artt. 31 e 34 del T.U. Edilizia, oltre agli artt. 93 e 94 in tema di rischio sismico.
Avanti al giudice amministrativo il ricorrente ha dedotto l’incertezza del provvedimento, per la compresenza di norme con presupposti differenti, la risalente epoca di realizzazione dell’opera senza indicazione di un interesse pubblico attuale, la non pertinenza del richiamo alla normativa antisismica e la conformità del manufatto alla destinazione urbanistica di zona. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato fattuale incontestato: il ricorrente ha realizzato, senza alcun titolo, un capannone di circa 500 mq di superficie. Il riferimento è alla nuova costruzione abusiva, come descritta nell’ordinanza gravata, alla quale si rinvia per la puntuale descrizione del manufatto.
Sul dedotto difetto di motivazione, il TAR osserva che il richiamo congiunto agli artt. 31 e 34 del T.U. Edilizia non genera alcun ragionevole dubbio sull’oggetto della contestazione e sulla volontà espressa dall’ente, coincidente con l’ordine di rimozione dell’abuso.
Quanto all’epoca di realizzazione, il Tribunale rileva che l’attività di repressione degli abusi edilizi è doverosa per l’ente locale e non è condizionata da alcun onere motivazionale rafforzato. Il Collegio richiama un proprio precedente conforme, secondo cui, dinanzi ad atti vincolati, non si richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati, né l’esistenza di un interesse pubblico attuale, essendo sufficiente l’individuazione degli abusi.
Il TAR esclude poi l’improprietà del richiamo agli artt. 93 e 94 del T.U. Edilizia, difettando la necessaria autorizzazione sismica, e ritiene irrilevante la dedotta compatibilità dell’intervento con la destinazione di zona, non essendo stata allegata alcuna istanza di sanatoria. Il ricorso è pertanto respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della parte resistente.
Nota della Redazione
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