Verifica di anomalia, riparametrazione dei costi integra modifica dell’offerta (Cons. Stato n. 2598 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, la riparametrazione che riduca le voci di costo del conto economico sul quale l’offerta economica è stata costruita ne integra una modifica e ne impone l’esclusione. Il concorrente non può ridefinire in sede di giustificazioni i costi indicati in gara per allinearli al ribasso offerto, perché così l’offerta originaria risulterebbe ingiustificabile. Non sussiste incertezza della lex specialis quando disciplinare e capitolato convergano nell’individuare il parametro dell’offerta economica per i servizi extra-canone nell’importo a base di gara e nei prezzari, cui applicare il ribasso. Il principio del risultato non consente letture sostanzialistiche che superino il vincolo di immodificabilità dell’offerta.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da una società pubblica per l’affidamento triennale dei servizi di manutenzione edile e impiantistica, risultando prima graduata nel lotto relativo al centro congressi. L’offerta prevedeva due ribassi distinti, uno per i servizi a canone e uno, pari al 38 per cento, per i servizi extra-canone, attività meramente eventuali e da remunerare secondo le richieste della stazione appaltante.
Sottoposta a verifica di anomalia, la concorrente è stata esclusa perché, nel corso del subprocedimento, aveva ridotto le voci di costo del conto economico relativo alle attività extra-canone. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo chiara la lex specialis e legittima l’esclusione per modifica dell’offerta e per la sua insostenibilità. La società ha proposto appello, deducendo di avere operato una mera riparametrazione su prestazioni non predeterminate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la dinamica della verifica. Nelle prime giustificazioni la concorrente aveva esposto, per i servizi extra-canone, un conto economico con costi totali e margine attesi calcolati sull’intero importo posto a base di gara. A fronte del rilievo della stazione appaltante sulla discrasia rispetto ai ricavi risultanti dall’applicazione del ribasso, la concorrente ha rimodulato i costi sul plafond scontato, modificando le voci del personale, dei materiali, dei noli e, di riflesso, delle spese generali e dei costi della sicurezza.
Per il Consiglio di Stato la qualificazione giuridica è netta: quella operazione ha avuto l’effetto reale di variare in diminuzione tutte le voci di costo sulla cui base era stata costruita l’offerta presentata in gara. Non si tratta dunque di riparametrazione neutra, ma di modifica dell’offerta, in violazione del principio di immodificabilità. La società, del resto, non contesta l’insostenibilità dell’offerta originaria, che l’esclusione già autonomamente giustificava.
Il secondo motivo, articolato in via subordinata, è parimenti respinto. Il disciplinare richiede l’indicazione del ribasso percentuale da applicare ai servizi extra-canone, precisando che la stessa percentuale si applica all’importo a base di gara e ai prezzari di riferimento del capitolato; quest’ultimo, a sua volta, qualifica gli importi come tetto massimo di spesa e conferma che le attività a richiesta sono valorizzate sui prezzari con il ribasso di gara. Le due fonti, pur con ambiti oggettivi differenti, convergono nell’individuare il parametro rispetto al quale calibrare l’offerta economica.
Il Collegio esclude quindi l’incertezza interpretativa invocata dall’appellante e nega spazio a una lettura sostanzialistica fondata sul principio del risultato. L’appello è respinto; l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, riproposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., resta assorbita. La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.