Sospensione gara concessioni demaniali non giustificata da decreto indennizzi mancante (TAR Toscana n. 708 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente non giustifica il mancato avvio, né la sospensione, della procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. L’art. 4, comma 9, legge n. 118/2022 esclude espressamente che l’inerzia ministeriale possa paralizzare la gara e la ratio della norma impedisce anche rinvii motivati dall’attesa degli atti statali. L’ente concedente deve pertanto determinare in via autonoma il valore degli investimenti non ammortizzati e l’equa remunerazione, avvalendosi di una perizia asseverata acquisita prima della pubblicazione del bando. La clausola regolamentare che impone la sospensione obbligatoria in presenza di domande concorrenti è disapplicabile perché contrastante con norma imperativa.
Il Fatto
Con deliberazione di Giunta n. 255 del 30 dicembre 2024 il Comune ha approvato l’atto di disciplina contenente le regole e i criteri per le procedure comparative finalizzate al rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime e ha esteso al 30 settembre 2027 l’efficacia delle concessioni esistenti, per consentire l’avvio delle gare entro il 30 marzo 2027. La successiva determinazione dirigenziale n. 1018 del 31 dicembre 2024 ha approvato detti criteri ed esteso specificamente la proroga, tra le altre, alla concessione n. 1 del 5 maggio 2005, di cui è titolare la società controinteressata.
La titolare ha chiesto il rilascio per atto formale di una concessione ventennale, ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis, d.l. n. 400/1993 e della legge regionale Toscana n. 31/2016. All’avviso pubblicato hanno presentato domanda concorrente la società ricorrente e un’altra società. Con determinazione n. 729 del 17 ottobre 2025 il responsabile del servizio ha sospeso la procedura, in applicazione del punto 6.7 della delibera di Giunta, fino all’approvazione del decreto ministeriale sui criteri dell’indennizzo e comunque non oltre il 31 marzo 2027. La ricorrente ha impugnato la sospensione e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La contestazione della proroga delle concessioni al 2027 è inammissibile, perché la ricorrente non ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1018 del 2024, che ha effetti lesivi autonomi e non è meramente confermativa della delibera di Giunta. La clausola di stile con cui si estende l’impugnazione agli atti presupposti e connessi è insufficiente a tal fine.
Le eccezioni relative alla sospensione sono invece respinte. La ricorrente non aveva un interesse attuale e concreto a impugnare la delibera di Giunta al momento della pubblicazione dell’avviso, poiché poteva confidare nell’adozione dei decreti ministeriali prima dell’atto applicativo. Non vi è dunque acquiescenza, né tardività. Inoltre, la disciplina regolamentare, in quanto contrastante con norme imperative, può essere disapplicata dal Tribunale.
Nel merito la pretesa è fondata. L’art. 4, comma 9, legge n. 118/2022, come novellato dal d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, stabilisce che la mancata adozione del decreto ministeriale “non giustifica il mancato avvio della procedura di affidamento”. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’attesa dei criteri ministeriali non può rinviare l’indizione delle procedure selettive, e a maggior ragione non può sospendere una gara già avviata.
Il Collegio osserva che la norma disciplina direttamente la procedura: fissa i termini di avvio, i contenuti del bando, i criteri di aggiudicazione e il diritto del concessionario uscente a un indennizzo corrispondente al valore degli investimenti non ammortizzati e all’equa remunerazione. Quest’ultima è determinata con perizia asseverata acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando. Anche in mancanza dei criteri ministeriali, l’indennizzo può e deve essere stabilito caso per caso dal Comune con l’ausilio di professionisti.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: è annullata la determina di sospensione n. 729 del 2025, con obbligo per il Comune di determinare autonomamente l’indennizzo e di portare a termine la procedura nelle more della proroga. Le spese di lite sono compensate per l’incertezza del quadro normativo.
Nota della Redazione
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