Inappellabile la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere ricorribile in cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 20402 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Il regime impugnatorio dettato dall’art. 554-quater cod. proc. pen. costituisce un sistema chiuso e speciale, che deroga a quello generale e indica nell’appello il mezzo di impugnazione, ammettendo il ricorso per cassazione solo avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata nel giudizio di appello. Resta esclusa anche l’impugnabilità per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., essendo il ricorso diretto riservato alle sentenze che definiscono nel merito il primo grado ovvero ad altre tipologie di decisione espressamente previste. L’impugnazione proposta deve essere qualificata come appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello, in forza del potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in fase predibattimentale, ha prosciolto due imputati dal reato di furto di energia elettrica per difetto di querela, previa esclusione della circostanza aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione, lamentando un errore di diritto nella ritenuta insussistenza della circostanza aggravante. La questione che giunge al Collegio attiene, pertanto, all’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza predibattimentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso per cassazione come appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania. La soluzione muove dal regime impugnatorio della sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all’udienza di comparizione predibattimentale, quale delineato dal legislatore del d.lgs. n. 150 del 2022.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il ricorso immediato per cassazione può essere proposto, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro le tipologie di decisione espressamente previste. La sentenza predibattimentale non rientra in alcuna di tali categorie.
Il sistema delineato dall’art. 554-quater cod. proc. pen. ricalca quello della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare e configura un regime chiuso e speciale, che deroga a quello generale: il legislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, individuando nell’appello il mezzo di impugnazione e ammettendo il ricorso per cassazione solo contro la sentenza emessa nel giudizio di appello.
È esclusa anche l’impugnabilità per saltum, per l’identità di struttura e caratteri con la sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. Ragioni ulteriori risiedono nella specificità del regime dell’art. 554-quater cod. proc. pen.: il giudice d’appello, ove non confermi la sentenza, deve fissare l’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.
Il Collegio fa ricorso al potere officioso riconosciutogli dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante.
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Nota della Redazione
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