Revoca della parità scolastica solo dopo esame delle controdeduzioni (Cons. Stato n. 1702 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del riconoscimento della parità scolastica costituisce extrema ratio, perché incide su diritti costituzionalmente rilevanti in materia di istruzione. Anche quando la carenza dei requisiti sia già accertata in via ispettiva, l’amministrazione non può limitarsi a ribadire le originarie contestazioni. A fronte di specifiche osservazioni e documenti prodotti dalla scuola in sede procedimentale, la valutazione non può prescindere da uno specifico esame di tali apporti, eventualmente mediante sopralluogo in contraddittorio. La distinzione tra i procedimenti di cui ai commi 3 e 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007 non esime dall’onere di motivazione analitica sull’insufficienza delle controdeduzioni. Il mancato riesercizio del potere dopo l’annullamento giurisdizionale conferma la contraddittorietà della condotta amministrativa.

Il Fatto

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la revoca dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025 nei confronti di un istituto di istruzione secondaria non statale, per tre indirizzi. Il provvedimento si fondava su una relazione ispettiva con esito negativo e su un preventivo preavviso di revoca.

L’istituto ha impugnato davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione. Il Ministero ha proposto appello, deducendo la natura vincolata della revoca e la correttezza del procedimento seguito ai sensi del comma 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007. La Sezione aveva già respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 1759/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio: non rileva la sussistenza delle irregolarità riscontrate dagli ispettori, bensì la correttezza della procedura amministrativa, in particolare l’onere di riscontrare su dati obiettivi la permanenza delle criticità prima di adottare la revoca.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato non nega la formale distinzione tra le due procedure previste dai commi 3 e 7 dell’art. 3 d.m. n. 267/2007, ma la ritiene non decisiva. La lettura dell’appellante trascura le considerazioni del primo giudice sulla natura di extrema ratio dell’atto, capace di incidere su rilevanti diritti costituzionali. La tesi ministeriale, secondo cui la carenza già accertata esonererebbe da ulteriori verifiche, non regge.

Il punto centrale è un altro. Il TAR non ha rilevato solo il mancato accertamento della permanenza delle irregolarità, ma anche l’assenza di una motivazione analitica sull’insufficienza delle controdeduzioni e dei documenti prodotti dalla scuola, nonostante la distanza temporale tra accertamenti ispettivi e provvedimento finale. Il riscontro alle controdeduzioni risulta puramente formale, fondato su dati documentali risalenti e senza dar conto dei nuovi documenti trasmessi in sede procedimentale.

Da qui il principio: in entrambe le ipotesi procedimentali, a fronte di osservazioni specifiche e documentazione allegata, la valutazione dell’amministrazione non può prescindere da un esame puntuale, anche con un sopralluogo in contraddittorio, né limitarsi a tenere ferme le contestazioni originarie senza adeguata motivazione. Si configura così un difetto istruttorio.

Il Collegio valorizza, inoltre, il mancato riesercizio del potere dopo la sentenza di primo grado. L’amministrazione avrebbe potuto e dovuto riesaminare la posizione dell’appellata, come già segnalato in sede cautelare. Le circostanze sopravvenute dedotte dalla scuola confermano la contraddittorietà della condotta e la fondatezza delle censure accolte. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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