Rinuncia irrituale al ricorso valutabile come sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 559 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione e al controinteressato non integra i presupposti formali richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, cod. proc. amm. per dichiarare l’estinzione del giudizio. Tale dichiarazione irrituale può tuttavia essere valutata dal giudice, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il principio salvaguarda la funzione del processo amministrativo di verifica della persistenza dell’interesse, senza attribuire alla parte un potere dispositivo svincolato dalle garanzie del contraddittorio.
Il Fatto
I ricorrenti, lavoratori inseriti nell’elenco di mobilità interaziendale di cui all’art. 24, comma 4, della legge regionale n. 20/2016, avevano partecipato a una selezione indetta dalla società affidataria del servizio di igiene urbana per la copertura di posti di operaio di primo e secondo livello. Superato il colloquio, erano stati assunti con inquadramento nel primo livello, pur ritenendo di possedere i titoli per il secondo, nel quale sarebbero stati collocati altri candidati asseritamente privi dei requisiti.
Per verificare i criteri seguiti, i ricorrenti presentavano il 24 ottobre 2025 istanza di accesso agli atti della procedura, al verbale di selezione e alla documentazione connessa. Ottenuto un riscontro parziale, sollecitavano l’integrazione; di fronte all’inerzia della società intimata proponevano ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del parziale silenzio. Nel corso del giudizio, dopo trattative di bonario componimento, dichiaravano di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un dato formale: l’atto di rinuncia non è stato notificato né all’Amministrazione né al controinteressato intimato. Mancano dunque i presupposti richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84, comma 3, cod. proc. amm. per pronunciare l’estinzione del giudizio.
Tale rilievo non esaurisce però la questione. La dichiarazione di rinuncia versata in atti costituisce, secondo il giudice, un argomento di prova idoneo a fondare, ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la rinuncia irrituale va comunque valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, e cita in termini TAR Reggio Calabria n. 509 del 2019, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2617 del 2018 e TAR Palermo, Sez. II, n. 3636 del 2024.
La soluzione adottata distingue quindi nettamente il piano degli effetti processuali: la rinuncia non rituale non produce l’estinzione, ma il venir meno dell’interesse sostanziale alla decisione rende il ricorso improcedibile. La conseguenza è che il giudizio si chiude senza esame del merito dell’accesso, poiché l’interesse azionato è ormai soddisfatto dalle trattative definite in via stragiudiziale.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono dichiarate irripetibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.