L’obbligo di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non è comprimibile per carenza di posti (TAR Lazio n. 13292 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con provvedimento espresso e a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza, né l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto idoneo a soddisfare l’obbligo di legge. L’assenza di condizioni di eccezionale vulnerabilità non è ostativa all’accesso alle misure ordinarie di accoglienza, essendo rilevante esclusivamente ai fini delle particolari misure riferite alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, aveva presentato all’Amministrazione istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale previsto dal d.lgs. n. 142/2015. A fronte dell’inerzia serbata dalle Amministrazioni intimate sulla predetta istanza, il ricorrente ha adito il TAR Lazio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando una nota difensiva. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2026, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dando avviso alle parti, e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la posizione del ricorrente, in quanto richiedente protezione internazionale, è disciplinata dal d.lgs. n. 142/2015, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza. Tale quadro normativo si inserisce nel generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.
Nel caso di specie, a fronte dell’istanza ritualmente presentata, l’Amministrazione è rimasta inerte, omettendo di adottare nel termine di legge il necessario provvedimento espresso. Tale inerzia è stata ritenuta in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa e con il canone di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione.
Il Tribunale ha disatteso le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142/2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. A sostegno, è stata citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8670 del 7 novembre 2025.
Il Collegio ha chiarito che la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza, che l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge e che le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza ma non giustificarne la mancata attivazione. Ha inoltre escluso che possa ritenersi ostativa l’asserita assenza di condizioni di eccezionale vulnerabilità, necessaria solo per le particolari misure di accoglienza riferite alle persone vulnerabili.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, disponendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno per il caso di perdurante inerzia. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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