Inammissibili i ricorsi su dosimetria e prova nel reato concorsuale (Cass. pen. Sez. II n. 34470 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, censurando la dosimetria della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a contestare la severità del trattamento sanzionatorio senza dedurre concreti elementi positivamente valutabili. Parimenti inammissibile è il motivo che sollecita il giudice di legittimità a una nuova valutazione degli elementi di prova, risultando estraneo al giudizio di cassazione il sindacato sul merito. Nel reato a concorso di persone, l’apporto volontario di ciascun concorrente, idoneo a rafforzare l’erroneo convincimento della persona offesa, è valutato dai giudici di merito con motivazione congrua e non sindacabile, se adeguatamente argomentata.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza di merito che li ha riconosciuti responsabili di una fattispecie concorsuale in danno di una persona offesa. Il procedimento riguarda la contestata utilizzazione di assegni e di un conto corrente riconducibili a una società, in un contesto di trattative poste in essere al fine di ottenere la collaborazione della persona offesa.
Il ricorso è affidato a motivi che denunciano travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione, la severità del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Un ulteriore motivo deduce la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. in relazione a dichiarazioni rese in sede di individuazione fotografica, asseritamente mai acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti. La questione approda in cassazione sul presupposto di vizi motivazionali e processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo profilo argomentativo attiene alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, doglianze valutate insuperabilmente generiche: a fronte del congruo richiamo dei giudici di merito al rilevante pregiudizio patrimoniale e alla personalità negativa degli imputati, i ricorrenti omettono di dedurre concreti elementi positivamente valutabili a favore degli stessi.
Quanto al motivo sulla ricostruzione probatoria, la Corte ne rileva la non consentita richiesta di nuova valutazione degli elementi di prova, per di più manifestamente infondata perché non tiene conto della natura concorsuale della fattispecie contestata. I giudici di merito hanno chiarito, con motivazione congrua, il significativo apporto volontariamente offerto dall’imputato, consentendo l’utilizzo degli assegni della società da lui amministrata, autorizzando a operare sul relativo conto corrente, con un soggetto con cui condivideva la sede imprenditoriale, e presenziando alle trattative fornendo i propri recapiti.
Tale condotta, osserva la Corte, ha rafforzato l’erroneo convincimento della persona offesa di trovarsi di fronte a professionisti seri. L’apporto di ciascun concorrente è dunque valorizzato nella sua idoneità causale rispetto all’evento, senza che il giudice di legittimità possa sostituire la propria valutazione a quella del merito. Il motivo sull’art. 191 cod. proc. pen. è del pari non consentito, confrontandosi con la valutazione riservata al giudice di merito.
Conseguenza processuale finale: i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente come da dispositivo.
Nota della Redazione
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