Guida in stato di ebbrezza nullità avviso difensore sanata se non dedotta (Cass. pen. Sez. IV n. 39148 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere dedotta, a norma degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., entro il momento della deliberazione della sentenza di primo grado, a pena di sanatoria. Il principio è estensibile anche al giudizio ordinario non originato da opposizione a decreto penale di condanna. Le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, salvo che non richiedano accertamenti di fatto. In tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché ne emerga una specifica e concreta prognosi negativa.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, all’esito di giudizio ordinario, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 116 e 186 cod. strada, ritenuti in continuazione. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 gennaio 2025, aveva confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo.
Avverso la decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima delle analisi ematiche eseguite in ospedale, la ritenuta insussistenza dell’aggravante, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente e il rigetto della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità confermano che l’omesso avviso al conducente costituisce nullità a regime intermedio, deducibile secondo gli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Il principio, affermato soprattutto nei procedimenti per decreto, è esteso al giudizio ordinario non originato da opposizione.
Poiché l’eccezione non risulta proposta innanzi al giudice di primo grado, la nullità è sanata. L’assunto difensivo di una sua desumibilità dalla sentenza di primo grado è manifestamente infondato: la pronuncia non contiene alcun riferimento all’eccezione, e il richiamo alla testimonianza del verbalizzante si inserisce tra gli argomenti a sostegno della ricostruzione dei fatti.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La difesa stessa ha rappresentato di non avere devoluto alla Corte d’appello la questione sull’insussistenza dell’aggravante. La Corte ribadisce il principio secondo cui non possono dedursi in cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute. La riqualificazione giuridica in sede di legittimità è ammessa solo quando non occorrano accertamenti di fatto; nel caso concreto la difesa sollecita valutazioni in fatto non consentite.
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ritiene la motivazione congrua e non censurabile, perché il giudizio di comparazione rientra nella discrezionalità del merito e sfugge al sindacato di legittimità se non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico.
Infine, sul rigetto della pena sostitutiva, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudice può negare il beneficio anche in base ai soli precedenti penali, purché da essi emerga, con motivazione specifica, una prognosi negativa sulla finalità rieducativa e sul rischio di recidiva. La Corte d’appello ha dato conto di cinque precedenti, di cui tre specifici. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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