Illegittimo l’approvvigionamento della farmacia verso il magazzino del grossista, anche per lo stesso soggetto (Cass. civ. Sez. 2 n. 12803 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce illecito amministrativo ai sensi degli artt. 104, primo comma, lett. b), e 148, tredicesimo comma, del d.lgs. n. 219/2006 la condotta del farmacista, ancorché autorizzato alla distribuzione all’ingrosso, che consenta il trasferimento di medicinali dal magazzino della propria farmacia a quello della propria attività di grossista. L’eliminazione dell’incompatibilità tra le due attività non legittima un esercizio congiunto e integrato: vige l’obbligo di netta separazione tra vendita al dettaglio e distribuzione all’ingrosso, garantito dall’attribuzione di codici univoci distinti per la tracciabilità del farmaco. L’illecito ha natura di reato di pericolo e prescinde dalla sussistenza di un concreto pregiudizio all’approvvigionamento della farmacia, essendo integrato dal solo disvalore della condotta di acquisizione dei medicinali dal canale dettaglio per destinarli al canale ingrosso.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria locale ingiungeva la sanzione amministrativa al legale rappresentante di un’impresa e alla società, quale obbligata in solido, per aver consentito che l’approvvigionamento dei medicinali destinati all’attività di distribuzione all’ingrosso avvenisse non da soggetti autorizzati, ma dall’esercizio di farmacia gestito dalla medesima società. Secondo la contestazione, i medicinali acquistati dal produttore con il codice univoco della farmacia erano stati trasferiti, con movimentazione interna, al magazzino del grossista, per essere poi commercializzati prevalentemente con un distributore.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, rilevando l’illegittimità del trasferimento dei medicinali dal “magazzino farmacia” al “magazzino commercio all’ingrosso”. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione la società e la persona fisica con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti rispettivamente la configurabilità della condotta di approvvigionamento e l’interpretazione della normativa sui codici univoci. I giudici di legittimità hanno chiarito che le attività di farmacista e di grossista, sebbene svolte dal medesimo soggetto, devono restare separate per la diversa finalità che svolgono nella filiera del farmaco. Tale distinzione è garantita dall’attribuzione di codici univoci diversi, essenziale per la tracciabilità del farmaco e per la prevenzione di mercati paralleli, come affermato anche da Cons. St., Sez. 3, n. 5486 del 21.09.2018 e da Cons. giust. amm. per la Regione siciliana, n. 240 del 24.03.2021.
La Corte ha quindi precisato che l’art. 100, comma 1-bis, del d.lgs. n. 219/2006, nel consentire ai farmacisti lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’ingrosso, impone il rispetto delle disposizioni del titolo, tra cui quelle sull’approvvigionamento. Il concetto di approvvigionamento, di cui all’art. 1, lett. r), del Codice del Farmaco, include qualsiasi attività di procurarsi medicinali, ivi compresa l’acquisizione presso la farmacia al dettaglio, vietata dall’art. 104 citato.
Quanto alla sentenza della Corte di giustizia UE del 23 settembre 2023, causa C-47/22, la Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie, non disponendo essa la liceità dei trasferimenti interni e non affrontando l’ipotesi del soggetto titolare delle due autorizzazioni che si rifornisca con il codice della farmacia per soddisfare le esigenze della distribuzione all’ingrosso. Tale condotta, ha concluso la Corte, integra il disvalore sanzionato indipendentemente da un concreto pregiudizio, trattandosi di illecito di pericolo.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame della tracciabilità delle operazioni, è stato dichiarato inammissibile per l’operatività della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di eterogeneità tra le decisioni di merito. Il quarto motivo, sulla mancata applicazione dell’esimente dell’errore di fatto, è stato rigettato: la Corte ha escluso la buona fede e l’assenza di colpa, essendo l’agente, in quanto farmacista ed esercente l’attività di grossista, tenuto a conoscere la normativa di settore. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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