Onere di specificità del ricorso e taratura dell’autovelox (Cass. civ. Sez. II n. 3335 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’esecuzione delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura dell’autovelox deve indicare in modo puntuale gli atti e i documenti sui quali si fonda, con l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, non essendo sufficiente il mero richiamo al certificato prodotto nel giudizio di merito: la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il motivo inammissibile. La prova delle verifiche non può essere desunta dal verbale di accertamento, che non riveste fede privilegiata in ordine all’attestazione del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare le eccezioni assorbite, ma è tenuta a riproporle espressamente per evitare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ..
Il Fatto
La Polizia Municipale contestava al conducente di un veicolo il superamento del limite di velocità di 5 km/h, rilevato mediante un autovelox mobile. Il trasgressore impugnava il verbale davanti al Giudice di Pace, che accoglieva l’opposizione per la mancata contestazione immediata e annullava il provvedimento.
Il Comune proponeva appello. Il Tribunale di Benevento accoglieva il motivo relativo alla legittimità della mancata contestazione immediata, ma rigettava comunque il gravame, ritenendo non assolto l’onere probatorio del Comune sul corretto funzionamento dell’autovelox, per non aver dedotto né prodotto il certificato di taratura o omologazione. Il Comune ricorreva quindi per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione della normativa su taratura, omologazione e funzionalità dell’autovelox, sostenendo che per i dispositivi mobili la verifica periodica non fosse obbligatoria e che, in ogni caso, era stata eseguita prima dell’infrazione e risultava dal verbale.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità. Richiama il principio consolidato secondo cui, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada (Corte cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. In caso di contestazione sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state effettuate.
Tale prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né è ricavabile dal verbale di accertamento. Quest’ultimo, infatti, non riveste fede privilegiata riguardo all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale degli agenti, del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a richiamare il certificato di taratura prodotto in appello, senza fornire le indicazioni necessarie alla sua individuazione nel fascicolo. I requisiti di formazione del ricorso ex art. 366 cod. proc. civ. devono essere osservati anche quando la Corte è giudice del fatto processuale, a pena di inammissibilità.
Con il secondo motivo il Comune denunciava la violazione delle norme sulle impugnazioni, sostenendo che l’appellata avesse rinunciato ai motivi assorbiti. Il motivo è infondato: la parte pienamente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, ma è solo tenuta a riproporre espressamente le questioni assorbite. Nel caso di specie la presunzione di rinuncia va esclusa, perché il Tribunale dà conto del fatto che l’appellata aveva ribadito gli altri motivi. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.