Pubblicità di giochi e scommesse: la multa minima può scendere (Corte cost. n. 172/2026)
Con la sentenza n. 172 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96), nella parte in cui prevede «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche». La norma riguarda chi fa pubblicità, anche indiretta, a giochi e scommesse con vincite in denaro e al gioco d’azzardo.
Il caso. La questione nasce da un ricorso davanti al TAR Lazio. Un giovane, che lavora come aiuto magazziniere, aveva pubblicato video promozionali di giochi e scommesse online su due canali YouTube e un canale Twitch. L’AGCOM gli aveva inflitto una sanzione complessiva di 157.000 euro, calcolata sommando tre distinte multe da circa 50.000 euro ciascuna, una per ogni canale. Il suo guadagno era stato di circa 1.000 euro, solo dal canale Twitch.
Il dubbio del giudice. Il TAR Lazio ha contestato la soglia minima inderogabile di 50.000 euro per ogni violazione. Secondo il giudice, questa soglia non permette di adattare la multa alla gravità effettiva del fatto, alle caratteristiche del trasgressore e alla sua capacità economica. Il giudice ha invocato gli artt. 3 e 42 Cost., oltre agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La risposta della Corte. La Corte ha dato ragione al giudice, ma solo in parte. Ha riconosciuto che le sanzioni amministrative con funzione punitiva devono rispettare il principio di proporzionalità. Ha però respinto l’idea di cancellare del tutto la soglia minima: senza un importo minimo, molte multe sarebbero irrisorie o addirittura pari a zero, lasciando senza tutela la salute pubblica. La soluzione è stata quindi consentire all’AGCOM di scendere sotto i 50.000 euro quando la multa risulta manifestamente sproporzionata.
Il criterio. Per stabilire quando e quanto abbassare la sanzione, la Corte ha indicato i criteri già previsti dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689: la gravità della violazione, l’opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze, la personalità del trasgressore e le sue condizioni economiche. Sono gli stessi criteri che l’AGCOM già usava, ma solo per aumentare la multa, mai per ridurla.
Cosa cambia in pratica. Da ora in poi chi riceve una multa per pubblicità vietata di giochi e scommesse può ottenere un importo inferiore ai 50.000 euro se la sanzione risulta manifestamente sproporzionata rispetto al fatto e alle sue condizioni economiche. Resta fermo il divieto di pubblicità e resta la possibilità per il legislatore di ridisegnare in futuro l’intero sistema sanzionatorio. Le altre questioni sollevate dal TAR sono state assorbite.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/172
Nota della Redazione
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