Revoca patente e misure prevenzione richiedono valutazione discrezionale del Prefetto (Cons. Stato n. 3682 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della patente di guida nei confronti di soggetto sottoposto a misura di prevenzione, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada pronunciata da Corte cost. n. 99/2020, il Prefetto non agisce più in via vincolata, ma nell’esercizio di un potere discrezionale. Il provvedimento richiede una istruttoria puntuale e un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, che tenga conto della condotta successiva alla condanna, delle circostanze del caso concreto e della complessiva situazione personale, familiare e lavorativa dell’interessato. Il Prefetto deve verificare se il mantenimento del titolo possa concretamente aggravare una effettiva e persistente situazione di pericolosità sociale e se la revoca costituisca misura necessaria e opportuna. Nel caso in cui il provvedimento si fondi su un autonomo giudizio di venir meno dei requisiti morali, non limitandosi al richiamo della misura di prevenzione, la revoca è legittima.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato in primo grado il provvedimento con cui il Prefetto ha disposto la revoca della patente di guida, fondandolo sulle risultanze di un procedimento di prevenzione e sul venir meno dei requisiti morali previsti dall’art. 120 cod. strada. Un precedente provvedimento di revoca era stato annullato dal TAR Calabria con sentenza n. 1187 del 14 giugno 2021.

Il TAR Calabria, Sezione Prima, con sentenza n. 00331/2024, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il Prefetto non si fosse appiattito sulla misura di prevenzione, ma avesse svolto un autonomo percorso valutativo. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo violazione del principio del one shot temperato, eccesso di potere e falsa applicazione dell’art. 120 cod. strada.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La Corte cost. n. 99/2020 ha dichiarato illegittimo l’art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevedeva che il Prefetto “provvede”, anziché “può provvedere”, alla revoca nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Ne deriva il superamento dell’automatismo tra misura di prevenzione e revoca prefettizia.

La Corte richiama anche Corte cost. n. 152/2021, che ha escluso l’estensione di tale superamento al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell’art. 120 cod. strada, attesa la vincolatività di quel provvedimento.

Da ciò consegue che l’Amministrazione deve operare un bilanciamento in concreto dei plurimi interessi coinvolti, attraverso una doverosa e puntuale istruttoria. Occorre considerare la condotta successiva alla condanna, le circostanze del caso concreto e la complessiva situazione personale dell’interessato, in particolare familiare e lavorativa. Il Prefetto deve valutare se il mantenimento del titolo di guida possa effettivamente aggravare una persistente situazione di pericolosità sociale e se la revoca costituisca misura necessaria e opportuna, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 8599/2023.

Nel caso esaminato, il provvedimento impugnato risulta adottato sulla base della valutazione della concreta pericolosità sociale dell’appellante, con esplicito riferimento al venir meno dei requisiti morali e non al solo richiamo alla misura di prevenzione. Il Collegio ritiene pertanto che sia stata compiuta un’istruttoria aderente ai principi normativi e giurisprudenziali. L’appello è infondato e viene respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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